Cassazione Penale, Sentenza n. 30448/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di norme di procedura penale (artt. 599, 599-bis, 602, comma 1-bis, 605 e 125 c.p.p.) e vizio di motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe dato conto di un presunto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla determinazione della pena, mentre dagli atti e dal verbale d'udienza non risulta alcuna richiesta o documento comprovante tale accordo; anzi il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento dell'appello della pubblica accusa e le difese avevano dichiarato di rinunciare soltanto ai motivi relativi alla responsabilità, riservando i motivi circa la misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'assenza nel verbale d'udienza e negli atti di qualsiasi richiesta o documento attestante l'accordo ai sensi dell'art. 599-bis e che il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento dell'appello; la decisione impugnata si era dunque basata su un fatto processuale inesistente e non aveva valutato i motivi di appello non rinunciati relativi alla misura della pena. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di impugnazione e alle conseguenze della rinuncia agli atti di impugnazione; richiamata nel quadro dell'impugnazione proposta dall'imputato e delle rinunce parziali operate in udienza.
Norma che disciplina gli accordi tra parti per la determinazione della pena in sede di appello; la Corte ha rilevato l'assenza nel verbale e negli atti di qualsiasi richiesta o documento che attestasse un accordo ai sensi di questa norma, perciò non poteva essere applicata come fatto processuale.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità di proposizione dell'appello e alle eccezioni procedurali connesse; evocata nella censura di violazione di legge procedurale.
Norma concernente gli effetti delle decisioni sulle impugnazioni e la correlata motivazione; richiamata in relazione al vizio di motivazione contestato.
Richiami generali alle regole di verbalizzazione e formazione degli atti processuali; utilizzata per sottolineare l'esigenza che le intese tra parti risultino dal verbale o da documenti allegati.
Massime di principio
- Un accordo tra parti (es. ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) deve risultare chiaramente dal verbale d'udienza o da documentazione allegata: l'assenza di riscontro formale impedisce alla Corte di basare la decisione su tale presunta intesa.
- Se la difesa rinuncia espressamente solo ad alcune censure (es. quelle sulla responsabilità) mantenendo quelle relative alla pena, la Corte d'appello è obbligata a esaminare e decidere anche i motivi residui relativi al trattamento sanzionatorio.
- La Corte non può fondare la propria decisione su fatti processuali inesistenti o non provati dagli atti; il ricorso per cassazione trova fondamento se la motivazione ammette decisioni basate su presupposti processuali non documentati.
- In caso di errore di questo tipo la Cassazione può annullare la sentenza e trasmettere nuovamente gli atti alla Corte d'appello affinché si svolga correttamente il giudizio, ovvero quando necessario disporre l'annullamento senza rinvio se la mancanza compromette integralmente il procedimento impugnato.
- Per evitare enunciazioni formali, le difese e la pubblica accusa devono rendere sorgenti e precise le proprie richieste in udienza e farne risultare la verbalizzazione o allegare documenti che attestino eventuali accordi.
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