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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13226/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

Un soggetto già assoggettato a liquidazione controllata ha impugnato il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura. Il ricorso era fondato su un solo motivo, diretto a contestare la legittimità del provvedimento impugnato. La procedura resistente ha eccepito la correttezza del decreto e ha resistito con controricorso; un altro soggetto è rimasto intimato. La Corte ha però esaminato preliminarmente la legittimazione del debitore a proporre l’impugnazione, ritenendo che, per la struttura e la funzione della liquidazione controllata, il debitore sia privo di legittimazione a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto il liquidatore rappresenta la massa dei creditori e il procedimento si svolge secondo regole analoghe a quelle della liquidazione giudiziale e del fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito il motivo di censura. Ha affermato che il debitore sottoposto a liquidazione controllata non ha legittimazione a impugnare il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo, poiché la procedura è concorsuale, comporta lo spossessamento del debitore e attribuisce al liquidatore la rappresentanza della massa e la gestione dei rapporti patrimoniali rilevanti. Ne sono seguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 270, comma 5, c.c.i.i.

    viene richiamato per affermare l’equiparazione degli effetti dell’apertura della liquidazione controllata a quelli delle procedure concorsuali maggiori e il rinvio alle norme sulla sostituzione processuale del curatore

  • art. 206 c.c.i.i.

    è menzionato insieme all’art. 273 c.c.i.i. come norma che disciplina le impugnazioni tipiche del decreto di esecutività dello stato passivo, riservate ai soggetti legittimati

  • art. 273 c.c.i.i.

    è richiamato quale disposizione che disciplina il procedimento di formazione ed esecutività dello stato passivo nella liquidazione controllata

  • art. 275, comma 5, c.c.i.i.

    è richiamato per evidenziare che lo stato passivo è funzionale alla collocazione dei crediti nel riparto del ricavato della liquidazione

  • art. 143 c.c.i.i.

    è richiamato, tramite il rinvio dell’art. 270, comma 5, c.c.i.i., per affermare la sostituzione del curatore al debitore nei rapporti processuali patrimoniali

  • art. 2913 c.c.

    richiamato come disposizione che rende opponibile alla massa il controllo sugli atti di alienazione compiuti dal debitore

  • art. 2916, nn. 1 e 2, c.c.

    richiamato per affermare l’inefficacia verso i creditori di titoli di prelazione non assistiti dalle formalità richieste

  • art. 14-ter l. n. 3/2012

    citato per il precedente in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, ritenuto applicabile per analogia alla liquidazione controllata

  • art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012

    richiamato per l’equiparazione degli effetti dell’apertura della procedura a quelli del fallimento e per l’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella liquidazione

  • art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012

    richiamato per descrivere i poteri di amministrazione del liquidatore sui beni acquisiti alla procedura

  • art. 14-decies, comma 1, l. n. 3/2012

    richiamato per la funzione di amministrazione del liquidatore sui beni della procedura

  • art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012

    richiamato per affermare che il liquidatore esercita o prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli del debitore secondo le norme del codice civile

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    richiamato per sostenere che le eccezioni sulla revocabilità dell’atto possono essere fatte valere dal curatore anche in via di eccezione nel giudizio di verifica del passivo

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per affermare che il decreto di esecutività dello stato passivo è impugnabile solo con i rimedi tipici e da parte dei soggetti legittimati

  • art. 31 l.fall.

    richiamato quale norma che attribuisce al curatore la gestione del patrimonio fallimentare

  • art. 42 l.fall.

    richiamato quale norma sullo spossessamento del fallito e sulla disponibilità dei beni da parte della procedura

  • art. 104-ter, lett. c, l.fall.

    richiamato in relazione ai poteri di gestione e liquidazione dell’attivo da parte del curatore

  • art. 66 l.fall.

    richiamato per il potere del curatore di esercitare l’azione revocatoria ordinaria

  • art. 128 c.c.i.i.

    richiamato quale norma sulla gestione dell’attivo nella liquidazione giudiziale

  • art. 142 c.c.i.i.

    richiamato quale norma sulla gestione/effetti patrimoniali nella liquidazione giudiziale

  • art. 150 c.c.i.i.

    richiamato per l’apertura della liquidazione giudiziale e gli effetti su azioni esecutive e cautelari

  • art. 151 c.c.i.i.

    richiamato in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale e agli effetti concorsuali

  • art. 165 c.c.i.i.

    richiamato per i poteri del curatore analoghi a quelli evocati per il liquidatore

  • art. 203, comma 1, c.c.i.i.

    richiamato per affermare che il liquidatore può esercitare, anche in via di eccezione, le prerogative dei creditori nella verifica del passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato per la modifica introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • art. 43 l.fall.

    richiamato per la sostituzione del curatore al fallito nei rapporti patrimoniali compresi nella procedura

Massime di principio

  • Nel procedimento concorsuale di formazione dello stato passivo, il debitore spossessato non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, poiché la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al soggetto che rappresenta la massa.
  • La liquidazione controllata, pur essendo una procedura minore rispetto alla liquidazione giudiziale, condivide con essa gli elementi strutturali essenziali: spossessamento del debitore, concorso dei creditori, divieto di azioni esecutive individuali e funzione di liquidazione del patrimonio per il riparto.
  • In assenza di una disciplina espressa difforme, i principi elaborati in materia di fallimento e di liquidazione giudiziale sulla legittimazione processuale del debitore valgono anche nella liquidazione controllata.
  • Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è atto endoconcorsuale e può essere contestato solo dai soggetti cui l’ordinamento attribuisce espressamente la legittimazione e con i rimedi tipici previsti dalla legge.
  • Il liquidatore opera quale rappresentante della massa dei creditori e subentra nelle iniziative giudiziarie che attengono alla conservazione, gestione e liquidazione dell’attivo, nonché nella verifica e tutela delle ragioni creditorie all’interno della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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