Cassazione Civile, Ordinanza n. 13226/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
Un soggetto già assoggettato a liquidazione controllata ha impugnato il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura. Il ricorso era fondato su un solo motivo, diretto a contestare la legittimità del provvedimento impugnato. La procedura resistente ha eccepito la correttezza del decreto e ha resistito con controricorso; un altro soggetto è rimasto intimato. La Corte ha però esaminato preliminarmente la legittimazione del debitore a proporre l’impugnazione, ritenendo che, per la struttura e la funzione della liquidazione controllata, il debitore sia privo di legittimazione a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto il liquidatore rappresenta la massa dei creditori e il procedimento si svolge secondo regole analoghe a quelle della liquidazione giudiziale e del fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito il motivo di censura. Ha affermato che il debitore sottoposto a liquidazione controllata non ha legittimazione a impugnare il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo, poiché la procedura è concorsuale, comporta lo spossessamento del debitore e attribuisce al liquidatore la rappresentanza della massa e la gestione dei rapporti patrimoniali rilevanti. Ne sono seguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato per affermare l’equiparazione degli effetti dell’apertura della liquidazione controllata a quelli delle procedure concorsuali maggiori e il rinvio alle norme sulla sostituzione processuale del curatore
è menzionato insieme all’art. 273 c.c.i.i. come norma che disciplina le impugnazioni tipiche del decreto di esecutività dello stato passivo, riservate ai soggetti legittimati
è richiamato quale disposizione che disciplina il procedimento di formazione ed esecutività dello stato passivo nella liquidazione controllata
è richiamato per evidenziare che lo stato passivo è funzionale alla collocazione dei crediti nel riparto del ricavato della liquidazione
è richiamato, tramite il rinvio dell’art. 270, comma 5, c.c.i.i., per affermare la sostituzione del curatore al debitore nei rapporti processuali patrimoniali
richiamato come disposizione che rende opponibile alla massa il controllo sugli atti di alienazione compiuti dal debitore
richiamato per affermare l’inefficacia verso i creditori di titoli di prelazione non assistiti dalle formalità richieste
citato per il precedente in materia di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, ritenuto applicabile per analogia alla liquidazione controllata
art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3/2012
richiamato per l’equiparazione degli effetti dell’apertura della procedura a quelli del fallimento e per l’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella liquidazione
art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012
richiamato per descrivere i poteri di amministrazione del liquidatore sui beni acquisiti alla procedura
art. 14-decies, comma 1, l. n. 3/2012
richiamato per la funzione di amministrazione del liquidatore sui beni della procedura
art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012
richiamato per affermare che il liquidatore esercita o prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli del debitore secondo le norme del codice civile
richiamato per sostenere che le eccezioni sulla revocabilità dell’atto possono essere fatte valere dal curatore anche in via di eccezione nel giudizio di verifica del passivo
richiamato per affermare che il decreto di esecutività dello stato passivo è impugnabile solo con i rimedi tipici e da parte dei soggetti legittimati
richiamato quale norma che attribuisce al curatore la gestione del patrimonio fallimentare
richiamato quale norma sullo spossessamento del fallito e sulla disponibilità dei beni da parte della procedura
art. 104-ter, lett. c, l.fall.
richiamato in relazione ai poteri di gestione e liquidazione dell’attivo da parte del curatore
richiamato per il potere del curatore di esercitare l’azione revocatoria ordinaria
richiamato quale norma sulla gestione dell’attivo nella liquidazione giudiziale
richiamato quale norma sulla gestione/effetti patrimoniali nella liquidazione giudiziale
richiamato per l’apertura della liquidazione giudiziale e gli effetti su azioni esecutive e cautelari
richiamato in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale e agli effetti concorsuali
richiamato per i poteri del curatore analoghi a quelli evocati per il liquidatore
richiamato per affermare che il liquidatore può esercitare, anche in via di eccezione, le prerogative dei creditori nella verifica del passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato per la modifica introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la sostituzione del curatore al fallito nei rapporti patrimoniali compresi nella procedura
Massime di principio
- Nel procedimento concorsuale di formazione dello stato passivo, il debitore spossessato non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, poiché la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al soggetto che rappresenta la massa.
- La liquidazione controllata, pur essendo una procedura minore rispetto alla liquidazione giudiziale, condivide con essa gli elementi strutturali essenziali: spossessamento del debitore, concorso dei creditori, divieto di azioni esecutive individuali e funzione di liquidazione del patrimonio per il riparto.
- In assenza di una disciplina espressa difforme, i principi elaborati in materia di fallimento e di liquidazione giudiziale sulla legittimazione processuale del debitore valgono anche nella liquidazione controllata.
- Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è atto endoconcorsuale e può essere contestato solo dai soggetti cui l’ordinamento attribuisce espressamente la legittimazione e con i rimedi tipici previsti dalla legge.
- Il liquidatore opera quale rappresentante della massa dei creditori e subentra nelle iniziative giudiziarie che attengono alla conservazione, gestione e liquidazione dell’attivo, nonché nella verifica e tutela delle ragioni creditorie all’interno della procedura.
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