Cassazione Civile, Sentenza n. 8113/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'estinzione dei rispettivi procedimenti esecutivi ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. per mancata o intempestiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.). Denunciavano che l'avviso era stato redatto e sottoscritto dal custode giudiziario (e non dal cancelliere come previsto dall'art. 570 c.p.c.) e che la pubblicazione e la pubblicazione dell'elaborato peritale non erano avvenute sui siti indicati dall'ordinanza, per cui la procedura doveva ritenersi estinta per omissione imputabile ai creditori indicati dall'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) l'art. 631-bis c.p.c. sanziona con l'estinzione solo la mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso sul P.V.P. quando tale omissione sia imputabile al creditore; 2) nel caso di specie l'omessa/irregolare pubblicazione dipendeva da disfunzioni dell'ufficio giudiziario (attribuzione ad un custode per prassi), non da inerzia del creditore, per cui non poteva operare l'estinzione; 3) la sottoscrizione dell'avviso da parte del custode è incompatibile con la disciplina formale (il custode non è legittimato a ricevere delega per atti del cancelliere), ma tale inesistenza dell'atto non comporta automaticamente l'estinzione a carico del creditore; 4) la mancata pubblicazione dell'elaborato peritale e altre forme di pubblicità previste dall'ordinanza, pur rilevanti, non rientrano nella fattispecie tipizzata dall'art. 631-bis e non determinano di per sé l'estinzione: possono invece dar luogo alla nullità dell'aggiudicazione/decreto di trasferimento (se tempestivamente denunciata con opposizione) o alla chiusura anticipata/improseguibilità del processo se l'omissione è imputabile al creditore (ad es. per mancato versamento di somme o contributi previsti). I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
Norma speciale che sanziona con estinzione tipica del processo esecutivo il mancato o tardivo svolgimento della pubblicazione dell'avviso di vendita sul P.V.P., purché la mancata pubblicazione sia imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Non si applica a omissioni diverse dalla pubblicazione sul P.V.P.
Disciplina le modalità minime di pubblicità delle vendite immobiliari (tra cui l'obbligo di pubblicità e i termini indicati, es. il riferimento temporale di almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte). L'inosservanza delle forme di pubblicità imposte dall'ordinanza può determinare vizi della vendita (nullità dell'aggiudicazione) o, se prima della vendita, la chiusura anticipata del procedimento.
Individua i soggetti legittimati a dar corso all'avviso di vendita (tradizionalmente il cancelliere o, se delegato, il professionista incaricato). La Corte ha ritenuto che il custode giudiziario non sia legittimato dall'assetto normativo a ricevere la delega per compiti propri del cancelliere.
Riferito in relazione alla nozione di sanatoria: il principio di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto non opera per atti 'inesistenti' per carenza di legittimazione formale del soggetto che li ha compiuti.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere direttivo del processo esecutivo, fra cui la possibilità di fissare termini per l'adempimento di obblighi pubblicitari o per il versamento di somme necessarie alle operazioni di vendita.
Stabilisce le conseguenze dichiarative dell'estinzione del processo esecutivo (inefficacia degli atti successivamente compiuti, salvo talune eccezioni) e viene richiamato per gli effetti di una pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 631-bis.
Prevede l'obbligo del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (importo indicato) a carico del creditore procedente; la mancata anticipazione di tale contributo può rendere impossibile la pubblicazione e, se imputabile al creditore, giustificare la chiusura anticipata del procedimento (ma non l'estinzione ex art. 631-bis salvo che la mancata pubblicazione sul P.V.P. sia imputabile al creditore).
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 (e art. 1-bis)
Norme citate in relazione all'obbligo contributivo del ricorrente in cassazione per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ricorrenti debbano integrare il contributo.
art. 630 e 632 cod. proc. civ. (richiamati)
Art. 630 disciplina il reclamo contro provvedimenti in materia di esecuzione; sono richiamati per definire la natura e gli effetti delle pronunce concernenti l'estinzione del processo esecutivo e i rimedi esperibili.
Massime di principio
- L'art. 631-bis c.p.c. determina l'estinzione del processo esecutivo solo per la mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso sul P.V.P. e soltanto se tale omissione è imputabile al creditore: altre irregolarità pubblicitarie non rientrano nella fattispecie estintiva tipizzata.
- Se la pubblicazione non avviene per responsabilità dell'ufficio giudiziario (es. prassi difettosa della cancelleria o adempimenti compiuti da soggetti non legittimati), l'estinzione non può essere pronunciata a carico del creditore; il difetto può però produrre effetti diversi (inesistenza dell'atto, possibilità di opposizione per nullità o altri rimedi).
- La sottoscrizione o adempimenti formali compiuti da soggetti non abilitati (es. custode anziché cancelliere) possono rendere l'atto inesistente o annullabile, ma non implicano automaticamente che l'omissione sia imputabile al creditore: l'onere di vigilare e di sollecitare il corretto svolgimento degli atti gravita sul giudice dell'esecuzione.
- La mancata esecuzione delle ulteriori forme di pubblicità previste nell'ordinanza (es. pubblicazione dell'elaborato peritale) non fa scattare l'estinzione ex art. 631-bis, ma può determinare la nullità dell'aggiudicazione o giustificare la chiusura anticipata del procedimento se l'inadempimento è riconducibile al creditore (ad es. per mancato versamento di somme necessarie).
- Per evitare il rischio di nullità, estinzione o di chiusura anticipata, i creditori devono tempestivamente provvedere alla pubblicazione sul P.V.P., al pagamento del contributo previsto e, se necessario, chiedere al giudice la correzione o la rimessione in termini prima della scadenza dei termini fissati.
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