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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10603/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha accolto né la doglianza sulla prescrizione, né quella sul diniego della sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per truffa. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 157 e 640 c.p. per mancata declaratoria della prescrizione del reato, sostenendo che il reato si fosse estinto prima della sentenza di appello; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, secondo il principio delle Sezioni unite richiamato; quanto alla sospensione condizionale, ha ritenuto congrua la valutazione di appello, fondata su modalità del fatto, reiterazione delle condotte e particolare intensità del dolo, indice di prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la doglianza è ritenuta infondata alla luce della sospensione del corso della prescrizione.

  • art. 159 c.p.

    la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive richiamate.

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del reato di truffa contestato; nel caso concreto il reato non risultava prescritto prima della sentenza di appello.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    richiamata solo per escludere che abbia avuto effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    richiamata solo per escludere che abbia avuto effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione.

  • art. 163 c.p.

    non menzionato espressamente, ma il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato in base a prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza e non viene meno con effetti retroattivi per effetto delle successive riforme, sicché il calcolo della prescrizione deve tener conto dei periodi di sospensione correttamente individuati dal giudice di merito.
  • La deduzione di prescrizione è infondata quando la sentenza impugnata ha applicato correttamente i periodi di sospensione del corso della prescrizione e, per tale ragione, il termine non risulta spirato prima della decisione di appello.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito formula un giudizio prognostico negativo, desumendolo da concrete modalità del fatto, reiterazione delle condotte e intensità del dolo; tale valutazione non si esaurisce in un apprezzamento astratto della gravità del reato.
  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale è infondata se la motivazione di merito dà conto, in modo logico e coerente, di elementi sintomatici della personalità dell'imputato che rendono sfavorevole la prognosi di futura astensione dal reato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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