Ordinanza n. 1569/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di primo ingresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\5\2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n. P-CE/L/Q/2023/103624, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 06.05.2026, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento o rifiuto sulla conclusione del procedimento relativo alla domanda di primo ingresso e, con motivi aggiunti, provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di primo ingresso. Con motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Nella fase cautelare ha rappresentato di avere effettivamente lavorato per il datore che aveva richiesto il nulla osta e di avere successivamente trovato un nuovo lavoro presso altra azienda, depositando la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, allo stato degli atti e con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi aggiunti presentassero apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, le circostanze relative all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il datore originario e alla successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro avrebbero dovuto essere considerate dall'amministrazione, secondo la giurisprudenza della Sezione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere accolta quando emergano apprezzabili profili di fondatezza del ricorso sulla base di circostanze documentate che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare nell'adozione dell'atto impugnato.
- Nel valutare la legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione deve prendere in esame l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa presso il datore originario e l'eventuale successiva instaurazione di un rapporto di lavoro con altro datore, quando tali circostanze siano rappresentate e documentate dall'interessato.
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