Sentenza del 23/07/2018 n. 2345 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Presupposti - Prove raccolte nel procedimento penale-Violazione delle regole sulla raccolta - Applicabilità nel procedimento tributario della sanzione di inutilizzabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’utilizzo, nel procedimento tributario, di prove raccolte illegittimamente dall’Ufficio finanziario, sostenendo che dovesse applicarsi la sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. per le prove acquisite violando le regole del procedimento penale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che nel procedimento amministrativo tributario non opera automaticamente la sanzione dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente raccolte. L’art. 191 c.p.p. esprime una regola propria del procedimento penale e non un principio generale applicabile anche al procedimento tributario, che resta autonomo rispetto a quello penale. Pertanto, l’irregolarità nella raccolta della prova non comporta di per sé la sua espulsione dal procedimento tributario.
Norme richiamate
Art. 191 del codice di procedura penale
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
La disposizione disciplina l’inutilizzabilità delle prove nel procedimento penale, ma non costituisce un principio generale automaticamente estensibile al procedimento amministrativo tributario.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario, la mera violazione delle regole relative alla raccolta della prova non determina automaticamente la sua inutilizzabilità.
- La sanzione dell’inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. opera principalmente nel processo penale e non si trasferisce automaticamente in ambito fiscale.
- Il procedimento penale e quello tributario sono autonomi: l’illegittimità della prova deve essere valutata secondo le regole proprie del procedimento tributario.
- Per contestare efficacemente una prova utilizzata dall’Amministrazione finanziaria non è sufficiente invocare genericamente una violazione procedurale; occorre individuare una specifica norma tributaria che preveda l’inutilizzabilità, oppure dimostrare una lesione concreta dei diritti di difesa o dei presupposti dell’accertamento.
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