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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia a mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'occultamento di documenti contabili. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi sostanzialmente sovrapponibili: si censurava l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta difensiva di dichiarare estinto il reato per prescrizione, assumendo che la prescrizione fosse maturata il 10 gennaio 2024. La difesa sosteneva inoltre, in via argomentativa, che le scritture contabili occultate si riferivano al 2013, mentre il giudice di merito non avrebbe considerato tale dato ai fini del decorso del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che il silenzio della sentenza di appello sulla richiesta di prescrizione non assume rilievo, poiché l'istanza era priva di fondamento giuridico: per il reato contestato il termine massimo di prescrizione è di 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, e poiché la data di commissione/accertamento dell'occultamento è stata indicata nel 6 febbraio 2017, la prescrizione maturerà soltanto il 6 febbraio 2027. È stato inoltre precisato che non rileva la data cui si riferiscono le scritture contabili occultate, dovendosi avere riguardo al momento in cui l'occultamento è stato accertato, trattandosi di reato permanente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per occultamento di documenti contabili; la Corte ne assume la natura di reato permanente.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede un termine massimo di prescrizione di dieci anni per il reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di occultamento di documenti contabili la prescrizione decorre dal momento dell'accertamento dell'occultamento, poiché la fattispecie ha natura permanente e la condotta rilevante si protrae fino a tale momento.
  • Quando il termine massimo di prescrizione è espressamente stabilito in dieci anni, la verifica della tempestività dell'eccezione va compiuta sulla base della data di commissione o accertamento del fatto, non della sola annualità cui si riferiscono i documenti occultati.
  • L'omessa risposta del giudice di appello a una richiesta difensiva non determina accoglimento del ricorso se la richiesta era manifestamente infondata in diritto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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