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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17500/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime 41-bis a svolgere colloqui con i familiari tramite video-collegamento per ragioni connesse all'emergenza Covid-19. L'Amministrazione contestava che non esista un diritto dei detenuti 41-bis ai videocolloqui, che le norme d'emergenza non estendano automaticamente tale possibilità ai soggetti in regime differenziato e che l'adozione dei video-colloqui possa compromettere la sicurezza (rischi informatici e potenziali contatti con organizzazioni criminali). Inoltre si contestava un presunto eccesso di potere del Tribunale nella indicazione di modalità operative (es. uso di presidi dei Carabinieri).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione penitenziaria. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il detenuto sottoposto a 41-bis può essere autorizzato a colloqui visivi mediante modalità audiovisive controllabili a distanza quando sussistano situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza. Tali modalità devono essere eseguite con misure idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza del regime 41-bis. La disciplina emergenziale (decreti legge per il Covid-19) non esclude per principio i detenuti in 41-bis, salvo che l'esclusione sia effettivamente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis (escludere i contatti con il gruppo criminale). L'indicazione del Tribunale circa possibili modalità operative (es. presidio dei Carabinieri) è da intendersi esemplificativa e non cogente; resta all'Amministrazione la competenza attuativa tenendo conto delle esigenze di sicurezza. Perciò il ricorso è infondato e rigettato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Costituisce il parametro primario: il regime differenziato mira a escludere i contatti fra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento; i videocolloqui possono essere autorizzati se le modalità garantiscono la tutela di tale obiettivo e sussistono impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma richiamata nel procedimento di reclamo; attiene ai rimedi del detenuto e all'organizzazione dei colloqui, utilizzata nel quadro della valutazione giurisdizionale.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sull'esecuzione dei provvedimenti e delle modalità di comunicazione: interpretata unitamente alle altre disposizioni penitenziarie per valutare i limiti e le garanzie dei colloqui a distanza.

  • decreto legge 10 maggio 2020, n. 29

    Norma d'emergenza che ha previsto la possibilità per detenuti e imputati di svolgere i colloqui 'a distanza' durante la pandemia; utilizzata per sostenere che la disciplina emergenziale può coprire anche i detenuti in 41-bis salvo ragioni specifiche di incompatibilità con l'obiettivo del regime.

  • decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 1)

    Misure legislative che hanno disciplinato e prorogato le facoltà di colloquio a distanza adottate per l'emergenza Covid-19; richiamate dalla difesa dell'Amministrazione e valutate dalla Corte nel loro rapporto con il regime 41-bis.

  • circolare D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246

    Circolare che aveva introdotto la possibilità di videocolloqui per alcune categorie di detenuti (es. media sicurezza); richiamata dall'Amministrazione per sostenere che l'utilizzo delle videocomunicazioni era riservato a specifici circuiti e non automaticamente ai 41-bis.

  • circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 (art. 16.2)

    Richiamata come fonte di cautele tecniche e procedurali da attuare nell'uso delle tecnologie per i colloqui; la Corte indica che tali cautele devono essere osservate nell'autorizzazione dei videocolloqui per i 41-bis.

  • art. 97 Cost. e legge 20 marzo 1865, n. 2248 (richiamate dalla difesa)

    Citate dall'Amministrazione nella doglianza sul potere del giudice e sull'organizzazione degli uffici pubblici; la Corte ha ritenuto che l'indicazione di modalità esecutive del Tribunale fosse esemplificativa e non un'ingerenza nella competenza amministrativa.

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto al regime 41-bis può essere autorizzato a colloqui visivi a distanza quando l'esecuzione in presenza sia impossibile o comporti gravissima difficoltà, a condizione che le modalità siano controllabili e garantiscano l'assenza di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.
  • Le disposizioni di emergenza (es. decreti-legge adottati per il Covid-19) che consentono colloqui a distanza non escludono automaticamente i detenuti in 41-bis: l'esclusione è ammessa solo se necessaria e funzionale all'obiettivo di sicurezza del regime differenziato.
  • Spetta all'Amministrazione penitenziaria definire le modalità tecniche e operative dei videocolloqui, nel rispetto delle cautele indicate da circolari e provvedimenti, mentre l'autorità giudiziaria può disporre l'autorizzazione sostanziale; eventuali indicazioni operative del giudice vanno intese come esemplificative e non vincolanti per altri pubblici poteri.
  • Le preoccupazioni di sicurezza (es. rischi informatici o infiltrazioni) devono essere valutate e neutralizzate attraverso misure tecniche e organizzative prima dell'attivazione dei videocolloqui, ma da sole non impediscono in via generale l'autorizzazione per i 41-bis.
  • In casi analoghi, la giurisprudenza consolidata della Cassazione favorisce un bilanciamento tra il diritto del detenuto a mantenere i rapporti familiari e l'esigenza di tutela della collettività, autorizzando deroghe alla disciplina ordinaria solo se compatibili con le finalità del regime differenziato.

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