Cassazione Penale, Ordinanza n. 10889/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina del 8 maggio 2025. Dai passaggi riportati emerge che l'impugnazione articolava tre motivi: i primi due riguardavano la competenza del giudice e la procedibilità, ma venivano considerati una mera riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello e prima ancora in primo grado, senza una critica argomentata alla decisione impugnata; il terzo motivo contestava sia la sussistenza del reato sia la natura permanente della fattispecie, assumendo che non vi fosse reato e che, comunque, non potesse parlarsi di permanenza. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo non specifici e solo apparenti, e il terzo manifestamente infondato, perché fondato su una quaestio facti non scrutinabile in sede di legittimità e perché il reato viene ribadito come permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza, da un lato, la mancanza di specificità dei primi due motivi, essendo ripetitivi di censure già disattese dai giudici di merito, e, dall'altro, l'infondatezza del terzo motivo, che contestava la sussistenza del reato e la sua natura permanente in termini incompatibili con il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Viene evocato implicitamente il filtro della specificità dei motivi di ricorso per cassazione: censure meramente riproduttive e prive di critica argomentata sono considerate non specifiche e quindi inammissibili.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici e una critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già dedotte nei gradi di merito, senza confronto con le ragioni decisorie, integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità.
- Le questioni che si risolvono in una mera contestazione del fatto accertato dai giudici di merito non sono scrutinabili in cassazione, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La natura permanente del reato può essere ribadita quando la condotta tipica si protrae nel tempo; la contestazione della permanenza non è fondata se la fattispecie descritta indica una protrazione dell'occupazione o della condotta antigiuridica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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