Cassazione Civile, Ordinanza n. 25887/2024 del 29/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La decisione non riguarda il merito della controversia originaria, ma un procedimento incidentale di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 6450 del 12.3.2024. Il difensore della parte privata ha segnalato che, pur essendo stata espressamente chiesta nelle conclusioni la distrazione delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario, il dispositivo dell'ordinanza aveva condannato i soccombenti al pagamento delle spese senza aggiungere la formula relativa alla distrazione in favore dell'avvocato. La Corte ha quindi verificato che l'istanza di distrazione era stata ritualmente proposta e che la sua omissione nel dispositivo integrava un palese errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati anche in relazione all'art. 93, comma 2, c.p.c. e all'art. 391-bis c.p.c. applicabile alla Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione d'ufficio e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 6450/2024, ordinando l'inserimento nel dispositivo, dopo le parole "per esborsi", della frase "di cui pronuncia la distrazione in favore dell'avv. Gennaro Ambrosio, quale procuratore antistatario". Ha quindi confermato la condanna alle spese già statuita, ma integrandola con la distrazione in favore del difensore. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio per la correzione degli errori materiali e delle omissioni meramente formali nel provvedimento.
Disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale, utilizzabile anche per integrare un dispositivo affetto da omissione nella parte relativa alla distrazione delle spese.
È richiamato come norma coerente con il meccanismo di distrazione delle spese in favore del difensore che abbia soddisfatto il relativo credito.
Rende applicabile il procedimento di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere sanata senza riapertura del giudizio sul merito.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche nei confronti delle ordinanze della Corte di cassazione e risponde a esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Quando la richiesta di distrazione risulta ritualmente formulata e sia stata solo omessa nel dispositivo, la correzione consiste nell'integrazione testuale della statuizione sulle spese, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione sulle spese stesse.
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