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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25888/2024 del 29/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dal mancato incasso, da parte dei destinatari finali, di assegni emessi per il pagamento di contributi comunitari relativi a una campagna olearia. La banca originariamente convenuta aveva spedito gli assegni via posta secondo gli accordi convenzionali, ma i titoli erano stati sottratti e incassati da soggetti non legittimati. I beneficiari chiesero la condanna al rimborso delle somme. La banca convenuta chiamò in causa gli istituti negoziatori che avevano pagato gli assegni, sostenendo che fossero loro i veri responsabili; in appello la sentenza ritenne tardive alcune impugnazioni, estese automaticamente la domanda risarcitoria anche ai terzi chiamati e affermò la responsabilità degli istituti negoziatori. In Cassazione il ricorso principale della banca fu fondato sul vizio della chiamata congiunta e del conflitto di interessi nel patrocinio; i ricorsi incidentali contestavano, tra l'altro, la tardività degli appelli e l'automatica estensione della domanda ai terzi, oltre al criterio di responsabilità della banca negoziatrice nel pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'istituto di credito per conflitto di interessi, ha rigettato i ricorsi incidentali dei beneficiari nella parte in cui contestavano la tardività delle impugnazioni e l'estensione automatica della domanda, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale del Banco BPM. Conseguentemente ha cassato la sentenza limitatamente a tale motivo e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame della responsabilità della banca negoziatrice, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale per censurare l'estensione automatica della domanda oltre i limiti della domanda introduttiva

  • art. 106 c.p.c.

    distinzione tra chiamata in garanzia e chiamata del terzo indicato come responsabile principale; solo nel secondo caso la domanda dell'attore si estende automaticamente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che la condanna del terzo non poteva essere pronunciata in difetto di rituale domanda, ma la censura è stata respinta nei limiti in cui il terzo era stato chiamato come responsabile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato anche nei ricorsi incidentali per contestare la condanna del terzo chiamato

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo per impugnare; l'appello è stato ritenuto tardivo nei confronti di alcuni convenuti perché notificato oltre il termine

  • art. 330 c.p.c.

    regola sulla notificazione dell'impugnazione al difensore domiciliatario; il notificante deve riferirsi al domicilio effettivo o comunque aggiornato se risultante dagli atti

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla tardività dell'impugnazione

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione presso il domiciliatario

  • art. 156 c.p.c.

    non opera per sanare la mancata tempestiva notificazione dell'impugnazione, trattandosi di impedimento all'esercizio dell'impugnazione e non di mera nullità

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla notificazione

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla notificazione

  • art. 183 c.p.c.

    le memorie difensive possono costituire comunicazione idonea del mutamento di domicilio del difensore se ne riportano puntualmente il nuovo indirizzo

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato come atto nel quale risultava il mutamento di indirizzo del domiciliatario

  • art. 101 c.p.c.

    il rilievo officioso dell'inammissibilità per conflitto di interessi non richiede previa instaurazione del contraddittorio quando concerne presupposti processuali di mero diritto

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare che il rilievo officioso può essere fatto senza previo contraddittorio quando attiene a questione di diritto sui presupposti processuali

  • art. 43 l. ass.

    la responsabilità della banca negoziatrice per pagamento a soggetto non legittimato è di natura contrattuale e non oggettiva; la banca può provare la non imputabilità dell'inadempimento

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza richiesta al banchiere è quella professionale; nell'identificazione del presentatore rileva il riferimento agli standard sociali e al controllo del documento d'identità

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale del Banco BPM come norma di riferimento della responsabilità contrattuale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale del Banco BPM come parametro di correttezza nell'adempimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale del Banco BPM come parametro di buona fede nell'esecuzione

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    in caso di difensore che svolga attività fuori del proprio circondario, la notifica va effettuata al domicilio eletto e il mutamento di quest'ultimo deve essere comunicato

  • art. 43 legge assegni

    norma sostanziale posta a fondamento della responsabilità della banca nel pagamento di assegni non trasferibili

  • Cass. Sez. U n. 17352-09

    richiamata per il principio di ripresa del procedimento notificatorio se la mancata notifica non è imputabile al richiedente

  • Cass. Sez. U n. 14594-16

    richiamata per l'onere di verificare il domicilio professionale del difensore nel circondario di appartenenza

  • Cass. Sez. U n. 12477-18

    richiamata per affermare la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice in caso di pagamento a soggetto non legittimato

  • Cass. Sez. U n. 12478-18

    richiamata in continuità sul medesimo principio relativo alla responsabilità della banca negoziatrice

  • Cass. Sez. U n. 14712-07

    richiamata come precedente sulla responsabilità della banca nel pagamento di assegni non trasferibili

  • Cass. Sez. 1 n. 22772-19

    richiamata per la rilevabilità d'ufficio del conflitto di interessi nella difesa congiunta

  • Cass. Sez. 6-3 n. 1143-20

    richiamata per la rilevabilità d'ufficio del conflitto di interessi nella difesa congiunta

  • Cass. Sez. 1 n. 8463-22

    richiamata per la rilevabilità d'ufficio del conflitto di interessi nella difesa congiunta

  • Cass. Sez. 6-2 n. 17456-22

    richiamata per l'assenza di necessità del contraddittorio preventivo sul rilievo officioso di una questione di mero diritto

  • Cass. Sez. 3 n. 1765-23

    richiamata per affermare che l'art. 156 c.p.c. non sana le ipotesi di impedimento all'esercizio dell'impugnazione

  • Cass. Sez. 6-3 n. 37750-21

    richiamata sul termine lungo annuale per le impugnazioni nei giudizi instaurati prima della riforma

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama un terzo indicando che questi è il vero responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo anche senza un'espressa domanda, perché la chiamata non è di mera garanzia ma di individuazione del responsabile sostanziale.
  • La difesa congiunta, mediante lo stesso procuratore, di posizioni processuali tra loro confliggenti è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio perché incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio; tale inammissibilità non è sanabile ex art. 156 c.p.c.
  • In tema di notificazione dell'impugnazione, la ripresa del procedimento notificatorio dopo un esito negativo conserva efficacia ai fini della tempestività solo se il primo insuccesso non è imputabile al notificante e la ripresa avviene entro un tempo ragionevole.
  • L'onere di comunicare il mutamento del domicilio eletto del difensore può essere assolto anche mediante la chiara indicazione del nuovo indirizzo in atti difensivi del processo; la controparte è tenuta a leggere integralmente tali atti secondo il principio di autoresponsabilità processuale.
  • Per il pagamento di assegni non trasferibili a soggetto non legittimato, la responsabilità della banca negoziatrice è contrattuale e non oggettiva: l'istituto può liberarsi dimostrando di avere operato con la diligenza professionale richiesta nell'identificazione del presentatore del titolo, normalmente mediante controllo del documento d'identità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniTitoli di creditoConto correnteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

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