Cassazione Penale, Ordinanza n. 31933/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione, detenzione illecita di arma comune da sparo e detenzione illegale di munizioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal g.u.p. del Tribunale. L'imputato era stato ritenuto responsabile di ricettazione, detenzione illecita di arma comune da sparo e detenzione illegale di munizioni. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo, reiterativo di doglianze già esaminate in appello, sosteneva in sostanza che l'arma non fosse penalmente rilevante perché non funzionante; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenute non adeguatamente motivate. La Suprema Corte ha rilevato che la censura sulla natura dell'arma era infondata alla luce della giurisprudenza consolidata richiamata, secondo cui il mero guasto riparabile non esclude la natura di arma, mentre solo un'assoluta e totale inefficienza elide il pericolo per l'ordine pubblico. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto il motivo generico perché la sentenza impugnata aveva fatto espresso riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli, motivando sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e sulla pena determinata ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
norma richiamata per valutare gli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto congruo il richiamo ai precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli
norma sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito
fattispecie di ricettazione, tra i reati per i quali era stata confermata la condanna
fattispecie di detenzione illegale di arma comune da sparo richiamata nella parte in fatto come reato contestato
art. 697 c.p. e normativa sulle armi e munizioni
la sentenza richiama la detenzione illegale di munizioni come ulteriore reato contestato, senza specificarne il diverso articolo
Massime di principio
- In tema di detenzione illegale di arma, la natura di arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento sia momentaneamente non funzionante, se il guasto è riparabile e permane la situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità.
- Solo una totale e assoluta inefficienza dell'arma esclude la rilevanza penale della detenzione, perché soltanto in tal caso viene meno l'offensività rispetto al bene giuridico tutelato.
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile se non introduce elementi apprezzabili di confutazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, come i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice indichi gli elementi concreti posti a base della commisurazione, senza necessità di aderire al minimo edittale.
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