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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38680/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato il non luogo a procedere/assoluzione nei confronti di Luca Palamara per il reato di cui al capo 4) (concorso quale istigatore nella rivelazione di segreto d'ufficio). Il motivo principale del ricorso era violazione di legge in relazione all'interpretazione del Regolamento interno del C.S.M. circa l'inesistenza del "segreto" come presupposto del reato: il ricorrente sosteneva che, prima e indipendentemente dalla formale segretazione del 17 aprile 2019, gli atti iscritti nel protocollo riservato e nel registro di passaggio fossero già soggetti ad obbligo di segretezza (anche per effetto della risoluzione del 23/11/2016 e dell'art. 34 comma 5), che la segretezza gravava sul componente del Comitato di Presidenza (dott. Fuzio) e non poteva essere limitata ai soli addetti al protocollo; inoltre contestava la valutazione di merito secondo la quale la rivelazione non sarebbe stata idonea a ledere l'interesse protetto, sostenendo che essa aveva messo Palamara nella condizione di poter intraprendere azioni per condizionare il Comitato di Presidenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Pur ritenendo che una lettura sistematica del Regolamento del C.S.M. e della risoluzione 23/11/2016 potesse far emergere l'esistenza di un ambito di segretezza già prima della formale segretazione (soprattutto per gli atti iscritti nel protocollo riservato e nel registro di passaggio e con obblighi gravanti sul personale e sugli addetti), la Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una diversa valutazione di merito rispetto all'idoneità della condotta ad offendere il bene protetto. In particolare, la rivelazione contestata (una frase generica sul possibile invio di richieste di informazioni) risultò, secondo i giudici di merito non smentiti, priva di capacità concreta di compromettere il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Pertanto l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito non è stato scalfito dall'impugnazione di legge e l'assoluzione/non luogo a procedere è stata confermata.

Norme richiamate

  • Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 7

    Limita la conoscibilità diretta degli atti da parte dei componenti del C.S.M.; va letto insieme agli artt. 31 e segg. per definire le facoltà di accesso e i limiti prima dell'esame da parte del Comitato di Presidenza.

  • Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 31

    Stabilisce che i componenti del Consiglio possono prendere visione degli atti solo dopo l'esame del Comitato di Presidenza; sottende una tutela preliminare della riservatezza e la possibilità per il Comitato di disporre la segretazione.

  • Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 32

    Prevede ipotesi di segretazione per ragioni di sicurezza; è richiamato per delimitare casi tassativi di segreto ma non esclude che altre disposizioni (protocollo riservato, registro di passaggio) producano comunque tutela della riservatezza.

  • Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 33

    Disciplina il diritto di accesso e le ragioni di riservatezza; la Corte ha osservato che la riservatezza giustifica e rende necessaria la segretazione in alcune fasi.

  • Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 34 (comma 5 richiamato)

    Prevede l'obbligo del segreto per sedute e lavori per i quali è stata esclusa la pubblicità; nel caso valutato grava anche sul personale e sugli addetti alla prima ricezione dei documenti.

  • Risoluzione del 23 novembre 2016 (CSM) in tema di protocollo riservato e registro di passaggio

    Introduce il protocollo riservato e il registro di passaggio e contempla la sfera di riservatezza/segretazione degli atti alla prima ricezione, indicando soggetti (addetti al protocollo, segreteria) vincolati al segreto.

  • Codice di procedura penale, art. 428 comma 3-bis

    art. 428, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale: il ricorso è proponibile solo per motivi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c).

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 (lett. a, b, c)

    art. 606, comma 1, lett. a), b) e c)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione consentiti per il Procuratore generale; la Corte ha valutato che il motivo proposto rientrava formalmente tra quelli di legge ma si risolveva in diversa valutazione di merito.

  • Giurisprudenza della Cassazione in tema di segreto d'ufficio (Sez. U. n. 4694/2011, Sez. 6 n. 39312/2022, Sez. 6 n. 19216/2016, Sez. 5 n. 15950/2015, Sez. 6 n. 18125/2019, Sez. 6 n. 49526/2016)

    Principio consolidato: nel reato di rivelazione di segreti di ufficio sono comprese non solo le informazioni rigorosamente sottratte alla divulgazione, ma anche quelle la cui diffusione è vietata dalle norme sul diritto di accesso perché effettuata senza rispetto delle modalità o nei confronti di soggetti non titolari; il reato richiede idoneità della rivelazione a produrre nocumento (natura di reato di pericolo effettivo) e non punisce divulgazioni insignificanti o già di dominio pubblico/legate a soggetti autorizzati.

Massime di principio

  • Per riconoscere un "segreto d'ufficio" occorre un riferimento normativo concreto: il regolamento o atti formali (es. risoluzioni) che individuino limiti di accesso e obblighi di segretezza devono essere valutati sistematicamente.
  • Il protocollo riservato e il registro di passaggio possono instaurare una tutela di riservatezza precedente alla formale segretazione, almeno nei confronti di soggetti esterni e riguardo agli addetti alla prima ricezione; tuttavia ciò non equivale automaticamente a responsabilità penale per qualsiasi comunicazione.
  • Anche se esiste un obbligo di segretezza, la rilevanza penale della rivelazione dipende dall'idoneità concreta della comunicazione a recare pregiudizio al buon andamento o all'imparzialità dell'amministrazione: servono elementi di efficacia/possibilità di nocumento, non mere astrazioni o supposizioni.
  • Se la notizia era già nota al destinatario o di dominio pubblico, o la comunicazione è generica e priva di capacità informativa significativa, l'azione non è necessariamente penalmente rilevante.
  • Il pubblico ministero deve distinguere chiaramente tra questione di diritto (esistenza del "segreto" normativamente fondato) e valutazione di fatto (idoneità della rivelazione a arrecare danno): l'annullamento in Cassazione è possibile se vi è violazione di legge, non per una semplice diversa valutazione dei fatti.
  • Nelle indagini e nei processi è essenziale documentare la concreta portata informativa della rivelazione e i modi in cui essa avrebbe potuto influenzare decisioni istituzionali, per superare la soglia del reato di pericolo effettivo.

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