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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18723/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una laureata in medicina, iscritta nel 1980 a una scuola di specializzazione, agì contro varie amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione in Italia delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello rigettò gli appelli. In cassazione la Presidenza del Consiglio dedusse con un primo motivo che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato nuova e quindi inammissibile l’eccezione secondo cui il diritto al risarcimento non sarebbe spettato perché l’iscrizione era anteriore al 1982, sostenendo che la data di iscrizione fosse fatto costitutivo rilevabile d’ufficio anche in appello. Con il secondo motivo invocò il principio per cui nessun risarcimento sarebbe dovuto a chi si fosse iscritto prima del 1° gennaio 1983.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo quanto all’erronea qualificazione come nuova dell’eccezione sulla data di iscrizione, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il dispositivo era comunque conforme a diritto perché, secondo le Sezioni Unite n. 20278/2022, anche gli iscritti a corsi anteriori al 1982-1983 hanno diritto al risarcimento per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. Poiché la liquidazione effettuata in appello già teneva conto solo di tale periodo, l’errore motivazionale non incideva sul risultato. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato per le medesime ragioni. La Presidenza del Consiglio è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stata invece respinta la richiesta della resistente di estendere la condanna alle spese di tutti i gradi, perché ciò avrebbe richiesto appello incidentale sul capo spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • Direttiva 75/362/CEE

    fonte eurounitaria che imponeva una adeguata retribuzione agli specializzandi

  • Direttiva 75/363/CEE

    fonte eurounitaria richiamata come base della pretesa risarcitoria

  • Direttiva 82/76/CEE

    direttiva di modifica la cui tardiva attuazione ha dato origine alla domanda risarcitoria

  • L. 8 agosto 1991, n. 257

    indicata come intervento di attuazione tardiva e parziale delle direttive

  • Sezioni Unite n. 20278 del 23/06/2022

    ha stabilito che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto prima dell’anno accademico 1982-1983, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso

Massime di principio

  • In sede di legittimità, quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, un errore di motivazione sulla qualificazione processuale di un’eccezione può essere superato mediante correzione della motivazione senza cassazione della decisione.
  • Nel contenzioso sul risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi medici, il diritto al ristoro non è escluso in radice per gli iscritti prima dell’anno accademico 1982-1983, ma è limitato al danno maturato dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della specializzazione.
  • La questione della spettanza del diritto può essere riproposta anche in comparsa conclusionale quando si fonda su un fatto già accertato in causa e da quel fatto si traggano conseguenze giuridiche, senza che ciò implichi necessariamente introduzione di un tema nuovo.
  • La domanda o l’eccezione relativa alle spese dei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione se comporta la modifica del capo sulle spese e avrebbe richiesto impugnazione incidentale specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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