Cassazione Civile, Ordinanza n. 18723/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una laureata in medicina, iscritta nel 1980 a una scuola di specializzazione, agì contro varie amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione in Italia delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello rigettò gli appelli. In cassazione la Presidenza del Consiglio dedusse con un primo motivo che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato nuova e quindi inammissibile l’eccezione secondo cui il diritto al risarcimento non sarebbe spettato perché l’iscrizione era anteriore al 1982, sostenendo che la data di iscrizione fosse fatto costitutivo rilevabile d’ufficio anche in appello. Con il secondo motivo invocò il principio per cui nessun risarcimento sarebbe dovuto a chi si fosse iscritto prima del 1° gennaio 1983.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo quanto all’erronea qualificazione come nuova dell’eccezione sulla data di iscrizione, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il dispositivo era comunque conforme a diritto perché, secondo le Sezioni Unite n. 20278/2022, anche gli iscritti a corsi anteriori al 1982-1983 hanno diritto al risarcimento per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. Poiché la liquidazione effettuata in appello già teneva conto solo di tale periodo, l’errore motivazionale non incideva sul risultato. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato per le medesime ragioni. La Presidenza del Consiglio è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stata invece respinta la richiesta della resistente di estendere la condanna alle spese di tutti i gradi, perché ciò avrebbe richiesto appello incidentale sul capo spese.
Norme richiamate
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto
fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità
Direttiva 75/362/CEE
fonte eurounitaria che imponeva una adeguata retribuzione agli specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
fonte eurounitaria richiamata come base della pretesa risarcitoria
Direttiva 82/76/CEE
direttiva di modifica la cui tardiva attuazione ha dato origine alla domanda risarcitoria
L. 8 agosto 1991, n. 257
indicata come intervento di attuazione tardiva e parziale delle direttive
Sezioni Unite n. 20278 del 23/06/2022
ha stabilito che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto prima dell’anno accademico 1982-1983, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso
Massime di principio
- In sede di legittimità, quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, un errore di motivazione sulla qualificazione processuale di un’eccezione può essere superato mediante correzione della motivazione senza cassazione della decisione.
- Nel contenzioso sul risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi medici, il diritto al ristoro non è escluso in radice per gli iscritti prima dell’anno accademico 1982-1983, ma è limitato al danno maturato dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della specializzazione.
- La questione della spettanza del diritto può essere riproposta anche in comparsa conclusionale quando si fonda su un fatto già accertato in causa e da quel fatto si traggano conseguenze giuridiche, senza che ciò implichi necessariamente introduzione di un tema nuovo.
- La domanda o l’eccezione relativa alle spese dei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione se comporta la modifica del capo sulle spese e avrebbe richiesto impugnazione incidentale specifica.
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