Cassazione Civile, Ordinanza n. 22920/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La pronuncia non decide il merito della controversia originaria, ma interviene su un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza di cassazione. In quella ordinanza era stato rigettato il ricorso della curatela fallimentare e quest'ultima era stata condannata a rifondere le spese in favore dell'autorità d'ambito resistente. La curatela ha poi dedotto di essersi costituita e di avere chiesto, con memoria depositata, la distrazione delle spese in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario. La Corte osserva che, ove sia stata omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione proposta dal difensore, il rimedio esperibile non è un autonomo mezzo di impugnazione, ma il procedimento di correzione degli errori materiali. La domanda di distrazione, infatti, non ha natura di domanda autonoma. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, inoltre, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali. Per tali ragioni la parte istante ha chiesto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza per inserire l'inciso relativo alla distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e dispone che il dispositivo della precedente ordinanza n. 24093/2024 sia corretto inserendo, dopo le parole "di legge", l'inciso "da distrarsi in favore dell'Avv. ROBERTO SURDI dichiaratosi procuratore antistatario". Viene altresì disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. La correzione non modifica il rigetto del ricorso principale, ma integra il capo sulle spese con la distrazione richiesta.
Norme richiamate
indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio esperibile per la correzione dell'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale
consente la correzione del dispositivo della precedente ordinanza e la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di Cancelleria conseguenti alla correzione
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio applicabile quando il provvedimento abbia omesso di pronunciarsi sulla distrazione delle spese
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede un autonomo mezzo di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma un'istanza accessoria relativa al capo sulle spese processuali.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non deve essere regolato un nuovo capo di spese, perché manca una nuova soccombenza tra le parti.
- La correzione può consistere nell'inserimento nel dispositivo dell'inciso mancante che disponga la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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