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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37233/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza della Corte d\'Appello di Bari che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Bari (23/12/2021; irrevocabile 22/07/2022) che aveva condannato il ricorrente per rapina. Il ricorrente deduceva: 1) che la Corte si era pronunciata non tenendo conto di un precedente provvedimento sulla stessa istanza; 2) che la notifica del decreto che disponeva il giudizio, eseguita presso il domicilio eletto non a mani proprie ma a persona indicata come "cognato convivente", era in realtà inesatta (nome riportato erroneamente e persona non convivente), quindi la notificazione non poteva considerarsi valida e non aveva acquisito conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d\'appello che la notifica era stata validamente effettuata presso il domicilio eletto del ricorrente, consegnata a persona che si era qualificata come cognato convivente e che, anche in presenza di errore materiale sul nome, la notificazione resta valida. Inoltre la Corte ha ritenuto provata la conoscenza del processo da parte del ricorrente sulla base di elementi di fatto (residenza nel domicilio dichiarato, partecipazione/consapevolezza dell\'udienza preliminare, nomina di difensori e restrizione carceraria). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    art. 157, c.p.p. (principi relativi alla notificazione all\'imputato non detenuto e alle consegne a familiari conviventi)

    La Corte ha interpretato l\'art. 157 nel senso che, ai fini della validità della notificazione all\'imputato non detenuto, per "familiari conviventi" si intendono anche le persone presenti al momento della notificazione nella casa dell\'imputato e che, per la qualifica dichiarata all\'ufficiale giudiziario, legittimano il ragionevole affidamento che l\'atto perverrà all\'interessato (anche convivenza temporanea).

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014 (Curro')

    sentenza citata nella motivazione (Rv. 263177 - 01)

    Conferma il principio che la consegna dell\'atto a persona qualificatasi come addetta alla casa o familiare convivente può rendere valida la notificazione anche se non consegnata a mani proprie dell\'imputato.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 4611 del 15/12/2010 (Rizzo)

    sentenza citata nella motivazione (Rv. 249341 - 01)

    Analogamente, sostiene la validità di notificazioni effettuate a persone che rappresentano all\'ufficiale giudiziario una situazione di convivenza ragionevole.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    sentenza citata nella motivazione (Rv. 279420-01)

    Richiamata per il concetto di "finto inconsapevole": un imputato che non dimostra circostanze impeditive della conoscenza del processo può essere ritenuto consapevole se risultano elementi che indicano la possibilità di informarsi (es. partecipazione a fasi processuali, residenza, rapporti con conviventi).

Massime di principio

  • La notifica al domicilio eletto, consegnata a persona che si qualifica come familiare convivente, è generalmente valida anche se non consegnata a mani proprie, purché il consegnatario rappresenti ragionevole affidamento di trasmissione dell\'atto all\'interessato.
  • Errori materiali nella relata di notificazione (es. inesattezza del nome) non compromettono automaticamente la validità dell\'atto se è provabile l\'esistenza della persona indicata e la sua relazione con il destinatario.
  • La conoscenza del processo può essere desunta da elementi indiretti (partecipazione o consapevolezza di fasi processuali precedenti, nomina di difensori, residenza nel domicilio indicato); il ricorrente che non prova in modo concreto di essere stato impedito ad avere contezza delle notifiche difficilmente otterrà la rescissione del giudicato.
  • Spetta al ricorrente provare, con elementi positivi, la mancata convivenza o circostanze che rendessero impossibile la comunicazione dell\'atto; la mera deduzione negativa non è sufficiente.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende).

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