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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20896/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato ritenuto responsabile nei gradi di merito di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e hashish, nelle quantità indicate in imputazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In sostanza, si contestava alla sentenza di appello di non avere correttamente valorizzato le caratteristiche del fatto ai fini della qualificazione giuridica del reato e della esclusione della forma attenuata.

La decisione

La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata sorretta da un apparato argomentativo congruo rispetto alla doglianza dedotta. Ha osservato che il giudice di merito ha valutato complessivamente la condotta dell'imputato e ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi sintomatici della non lieve entità, tra cui il significativo dato ponderale della sostanza sequestrata, la diversa tipologia di stupefacenti e le modalità di detenzione, ritenute indicative di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione nel mercato degli stupefacenti, incompatibili con la minima offensività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità va esclusa quando la quantità, la varietà della sostanza e le modalità della detenzione rivelano una condotta non minimale, professionalmente organizzata e idonea a una rilevante diffusione degli stupefacenti.

  • d.P.R. 309/1990

    La disciplina sugli stupefacenti è richiamata per qualificare la detenzione illecita e per verificare l'eventuale applicabilità della lieve entità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali del caso concreto, non essendo sufficiente un singolo elemento isolato.
  • Il significativo dato ponderale della sostanza sequestrata, la pluralità o diversità delle sostanze detenute e le modalità della detenzione possono legittimamente escludere la lieve entità quando denotino un'attività illecita professionalmente organizzata.
  • La decisione sulla lieve entità deve misurarsi con la concreta offensività della condotta: quando la capacità di diffusione nel mercato degli stupefacenti non è minima, la fattispecie attenuata non è configurabile.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è ravvisabile se la sentenza di merito contiene un apparato argomentativo coerente e fondato su dati probatori complessivamente valutati.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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