Cassazione Penale, Sentenza n. 6214/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva omologato la pena concordata, contestando la validità della procura speciale con cui il primo difensore aveva richiesto il patteggiamento. Si allegava che la procura era stata sottoscritta e trasmessa come scansione via e-mail mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, senza colloquio in presenza col difensore poi revocato, e che in udienza lo Scuderi aveva reso dichiarazioni spontanee manifestando la contrarietà al patteggiamento. Si deduceva quindi la mancanza di adeguata informazione e della volontà consapevole di accedere al rito alternativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, pur essendo il consenso al patteggiamento normalmente irrevocabile, occorre verificare la corretta formazione della volontà dell'imputato (art. 448, comma 2-bis). Ha ritenuto la procura speciale aspecifica e non chiaramente diretta esclusivamente a consentire al difensore di concludere il procedimento con il patteggiamento, considerato anche che la firma era una scansione e che l'imputato in udienza aveva dichiarato di non aver concordato il patteggiamento. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma sul procedimento per patteggiamento: il patteggiamento è un rito alternativo che richiede la volontà personale dell'imputato e la verifica della sua consensualità.
art. 446, comma 5 cod. proc. pen.
Prevede che, se la richiesta di applicazione della pena è stata effettuata dal procuratore speciale in assenza dell'imputato, il giudice possa disporre la comparizione dell'imputato per accertare la volontarietà della richiesta/consenso.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiede che il giudice accerti la corretta formazione della volontà dell'imputato nell'ambito del patteggiamento; la Corte ha richiamato questa regola per valutare la validità del consenso rilasciato tramite procura speciale.
Massime di principio
- Il consenso al patteggiamento è in linea di principio irrevocabile, ma vale solo se la volontà dell'imputato si è formata liberamente e consapevolmente; il giudice deve accertare tale formazione della volontà.
- La procura speciale deve essere chiara e specifica se intende autorizzare il difensore a concludere il processo con il patteggiamento; procure aspecifiche possono essere ritenute insufficienti.
- Se la richiesta di patteggiamento è avanzata in assenza dell'imputato o tramite procuratore speciale, il giudice deve, in caso di dubbi, disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà.
- Modalità documentali come l'invio di una firma scannerizzata via e-mail possono non dimostrare adeguata informazione e consapevolezza; è raccomandabile l'incontro in presenza o prove chiare della volontà consapevole.
- La diversa volontà manifestata dall'imputato presente in udienza prevale su quella espressa dal difensore munito di procura speciale; se l'imputato dichiara opposizione, il patteggiamento non deve essere ritenuto validamente formato.
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