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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00087/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del sequestro probatorio di confezioni di profumo e prodotti similari recanti segni distintivi di marchi di lusso, sequestrati presso uno stand di un mercato rionale. L'unico motivo dedotto contestava i vizi motivazionali relativi alla sussistenza del fumus del reato e alle finalità istruttorie del sequestro, sostenendo l'insufficienza della motivazione del Tribunale riguardo alla giustificazione dell'ablazione della res.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: (i) il motivo proposto, essendo esclusivamente motivazionale, non rientra tra quelli ammessi contro provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; (ii) in ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l'ordinanza impugnata fornisce motivazione adeguata e sufficiente (descrivendo tipologia, oggetto, data, luogo del fatto e le finalità istruttorie che giustificano il sequestro). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La trattazione è avvenuta in camera di consiglio in assenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, l'imputato e il suo difensore … possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge"

    Limita l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze cautelari reali alla sola censura per violazione di legge, escludendo in via generale i vizi meramente motivazionali salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente illogica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria (nel caso, euro 3.000 a titolo equitativo).

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Consentono la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando non è stata formulata, nei termini, la richiesta di trattazione orale; sono richiamati per giustificare il rito collegiale in assenza delle parti.

  • art. 322 bis e art. 324 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella definizione dell'ambito di impugnabilità delle ordinanze cautelari reali; l'art. 325 rinvia espressamente alle ordinanze emesse a norma di tali articoli per definire il perimetro del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso essenzialmente per violazione di legge; le censure esclusivamente sulla insufficienza della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Un vizio motivazionale è rilevante ai fini di ammissibilità solo se la motivazione è del tutto assente o macroscopicamente illogica, incoerente o incompleta, così da configurare un errore di diritto.
  • Per impugnare efficacemente una convalida di sequestro occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o errori nel procedimento decisorio (error in iudicando o error in procedendo), non limitarsi a contestare la sufficienza argomentativa.
  • L'ordinanza di convalida deve descrivere tipologia, oggetto, data e luogo del fatto e indicare le finalità istruttorie che giustificano il sequestro; se tale descrizione è presente e congrua, la censura motivazionale sarà difficilmente accolta.
  • La mancata proposizione di motivi ammessi o la presentazione di motivi manifestamente infondati può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti è lecita se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, pertanto è importante rispettare i termini processuali per richiedere l'udienza.

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