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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24233/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso erano ritenuti intrinsecamente generici, perché non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. In ogni caso, la difesa censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, correlativamente, il mancato rilievo della speciale tenuità del pregiudizio ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi. Ha inoltre osservato che la motivazione dei giudici di merito era adeguata e immune da vizi logici quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi anche in rapporto agli ulteriori effetti lesivi subiti dalla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato in entrambi i gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo adeguata e non viziata la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, valutandosi anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una specifica esposizione delle ragioni di diritto né un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel furto, la valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa a una motivazione di merito non censurabile in cassazione se logicamente congrua e adeguata.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio di valore economico quasi irrisorio e va apprezzata considerando non solo il valore del bene sottratto, ma anche le conseguenze ulteriori subite dalla persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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