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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04002/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di interesse, poiché la rinuncia ai motivi risultava sottoscritta digitalmente e, in ogni caso, la Corte d'appello aveva già motivato compiutamente su tutti i motivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza deducendo un solo motivo: sosteneva che la difesa aveva rinunciato soltanto ai motivi di appello attinenti alla responsabilità e non a quelli relativi al trattamento sanzionatorio; inoltre contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto invalida la rinuncia per mancanza di firma. La censura veniva però ritenuta carente di interesse, perché dagli atti risultava che la rinuncia ai motivi era stata in realtà firmata digitalmente, ma soprattutto perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e motivato in modo esaustivo su tutti i motivi di gravame. Il ricorso è stato inoltre considerato generico su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato reputato inammissibile per carenza di interesse e per genericità, quindi non idoneo a fondare un sindacato utile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura difetta di interesse concreto e attuale, cioè quando la decisione impugnata ha comunque affrontato e motivato sul punto contestato, rendendo la doglianza priva di utilità pratica.
  • La validità formale della rinuncia ai motivi di appello va valutata in base agli atti; se risulta la sottoscrizione digitale, non è fondato dedurre la sua inesistenza o invalidità per difetto di firma.
  • La mera contestazione della qualificazione data dal giudice di merito alla rinuncia ai motivi non è sufficiente se il giudice d'appello ha comunque esaminato tutti i motivi di impugnazione e la censura non evidenzia un concreto pregiudizio derivante dall'errore prospettato.
  • La genericità del motivo di ricorso, specie quando non indica in modo specifico l'errore decisivo della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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