Cassazione Penale, Sentenza n. 24246/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'Appello di Torino dopo la condanna in primo grado (Tribunale di Torino 25/11/2021) per il reato di cui all'art. 95 d.lgs. 115/2002. I mezzi principali: contestazione della dichiarazione di genericità/inammissibilità dell'appello (sosteneva che l'appello era specifico), richiamo ad un errore relativo al periodo reddituale di riferimento per il gratuito patrocinio (indicato dall'imputato in anno diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice), richiesta di assoluzione o comunque di riduzione della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; deduzione che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente l'elemento psicologico e l'esatto periodo reddituale rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio. Motivazione: la Corte d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ma, in palese contraddizione, aveva comunque esaminato e risposto nel merito ad alcuni motivi rilevando l'infondatezza degli stessi. Secondo la Cassazione, dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. il giudice d'appello può dichiarare inammissibile l'appello solo quando i motivi manchino di specificità o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; se invece li ritiene infondati deve decidere sul merito e non dichiarare l'inammissibilità. La contraddittorietà ha reso necessaria l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 95, d.lgs. 115/2002
Norma che disciplina il reato addebitato all'imputato; usata per identificare il fatto-reato per il quale era stato condannato in primo grado
art. 76, d.lgs. 115/2002
La Corte ha richiamato che, ai fini del gratuito patrocinio, il reddito di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione presentata; ciò è centrale nella valutazione della presunta discrepanza sull'annualità reddituale evocata dall'appellante
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: critiche alla motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto contraddittoria
art. 581, cod. proc. pen. (riforma legge 23/06/2017 n.103)
art. 581 cod. proc. pen.; legge 23/06/2017 n.103
La Cassazione interpreta la norma nel senso che l'inammissibilità per difetto di specificità può essere dichiarata solo quando i motivi non siano specifici o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; se i motivi sono specifici ma ritenuti infondati il giudice d'appello deve decidere sul merito e non dichiarare inammissibilità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiama il limite nella motivazione del ricorso (mezzi strettamente necessari per la motivazione) e l'adeguamento dell'ampiezza dei motivi alle disposizioni procedurali
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità richiede che i motivi non siano affatto specifici o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; se il giudice d'appello affronta i motivi nel merito, non può in contemporanea dichiarare l'inammissibilità: la contraddizione determina vizio del provvedimento.
- Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p., il controllo sulla specificità dei motivi è più rigoroso: l'onere di specificità grava sull'impugnante in misura proporzionale alla specificità della decisione impugnata.
- Se la Corte di appello ritiene i motivi infondati deve decidere sul merito e motivare la conferma; dichiarare inammissibilità e al contempo rispondere ai singoli motivi costituisce errore procedurale correggibile in Cassazione.
- In questioni relative al gratuito patrocinio e alla determinazione del periodo reddituale di riferimento, va considerata la regola dell'ultima dichiarazione disponibile alla data rilevante (art. 76 d.lgs. 115/2002); la data di consumazione del reato e la data di presentazione della dichiarazione sono elementi fattuali rilevanti.
- Errori e contraddizioni nella motivazione possono portare all'annullamento anche se i profili sostanziali del reato restano contestati: la correttezza procedurale della decisione è requisito autonomo di legittimità.
- In casi simili è utile che l'impugnante specifichi con chiarezza i punti di fatto e di diritto contestati (periodo reddituale, date, elemento psicologico) per superare eventuali eccezioni di genericità; il giudice d'appello, se ritiene i motivi specifici, deve entrare nel merito.
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