Cassazione Penale, Sentenza n. 47070/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 182 c.p.p., contestando la mancata notificazione dell'avviso di udienza camerale del 26/7/2022 al proprio difensore fiduciario Avv. Antonio de Martino. Secondo il ricorso l'avviso sarebbe stato notificato ad un altro legale (Avv. Antonio Di Martino) con indirizzo e PEC diversi, determinando nullità formale e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Dall'esame degli atti è risultato che: il 13/7/2022 il Tarasca aveva nominato come difensore fiduciario l'Avv. Antonio Di Martino (con revoca del precedente difensore), motivo per cui la notificazione dell'avviso del 18/7/2022 a quell'avvocato era corretta; il 19/7/2022 l'Avv. de Martino ha effettuato una delega per prendere visione degli atti; al 26/7/2022 il difensore era presente tramite sostituto che ha depositato memoria; il ricorrente stesso ha dichiarato in udienza le nomine intervenute. Di conseguenza non è stata riscontrata alcuna nullità né lesione sostanziale del diritto di difesa. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rinvio alle norme sulle nullità degli atti processuali: la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità formale poiché la notificazione era avvenuta al difensore formalmente nominato alla data della notifica.
Norma sulle nullità degli atti e sulla loro sanabilità: la Corte ha ritenuto assente la nullità denunciata e ha valutato l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa.
Articolo richiamato quale titolo della richiesta originaria proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del GIP: indica il contesto procedurale dell'impugnazione (mezzo usato per la richiesta).
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha imposto al ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata equitativamente in euro 3.000,00).
Sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n. 186
Richiamata per affermare che non risultano elementi di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la mancanza di colpa non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La notificazione degli atti al difensore formalmente nominato alla data della notifica è valida anche se successivamente viene comunicata o dichiarata la nomina di un diverso difensore; rileva la data formale della nomina.
- Per far valere la nullità di un atto per difetto di notificazione occorre dimostrare non solo la differenza formale dell'indirizzo o del nome, ma anche il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa; la mera inesattezza formale non basta se il difensore ha comunque partecipato o è stato effettivamente rappresentato.
- La presenza in udienza di un sostituto e il deposito di memorie da parte del difensore o del suo sostituto sono elementi che attenuano la rilevanza di eventuali irregolarità formali nelle notifiche.
- Chi contesta una notificazione dovrebbe provare tempestivamente e con atti certi la mancata ricezione e il nesso causale con l'impossibilità di esercitare concretamente la difesa; in assenza di ciò la censura è destinata a essere rigettata.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è pertanto opportuno valutare la fondatezza della censura prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
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