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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11414 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva escluso l'assoggettamento a ritenuta d'acconto degli sconti sulle tariffe elettriche concessi da ACEA ai propri dipendenti per l'anno 1982. Secondo l'Agenzia, il beneficio costituiva un'integrazione del reddito da lavoro dipendente, o comunque un sussidio connesso al rapporto di lavoro, e doveva pertanto essere dichiarato e assoggettato a ritenuta. La CTR lo aveva invece qualificato come prestazione di natura assistenziale, rilevando che era concesso anche a pensionati, lavoratori in aspettativa per servizio militare e vedove di dipendenti deceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che gli sconti tariffari costituissero un vantaggio economico collegato al rapporto di lavoro e quindi un componente del reddito da lavoro dipendente, anche se erogato in natura, in misura fissa o a soggetti il cui rapporto di lavoro non fosse più attuale. La finalità assistenziale non era sufficiente a escludere la tassazione, poiché l'esenzione riguardava soltanto contributi versati a enti o casse con finalità previdenziale o assistenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per esaminare la domanda subordinata relativa alla riduzione dell'imponibile e alle sanzioni, nonché per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48

    Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità. Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale.

    La nozione di reddito da lavoro dipendente è ampia e comprende ogni vantaggio economico collegato al rapporto di lavoro, anche se denominato sussidio o liberalità. L'esclusione riguarda i contributi effettivamente versati a enti o casse previdenziali o assistenziali, non le somme o utilità semplicemente ispirate a una finalità assistenziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    Impone al sostituto d'imposta di effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti, quando l'utilità riconosciuta costituisce reddito imponibile.

  • Legge n. 153 del 1969, art. 12

    Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

    La riduzione tariffaria concessa dal datore di lavoro rappresenta un vantaggio economico e un elemento della retribuzione quando deriva, anche indirettamente, dal rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio da parte di pensionati o superstiti non ne muta automaticamente la natura.

  • D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6

    Ha armonizzato le basi imponibili fiscali e previdenziali dei redditi di lavoro dipendente, rafforzando la rilevanza delle utilità corrisposte dal datore di lavoro in denaro o in natura.

  • D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 12, comma 2, n. 6

    Consente l'esclusione dalla retribuzione imponibile di gratificazioni o elargizioni una tantum, eccezionali e non ricorrenti, non collegate al rendimento dei lavoratori o all'andamento aziendale. La Corte ha ritenuto che gli sconti ACEA, essendo stabili e periodici, non rientrassero in tale eccezione.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali e contributivi, ogni utilità economica concessa dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro tende a essere qualificata come reddito o retribuzione, anche se consiste in uno sconto, in una prestazione in natura o in un beneficio indiretto.
  • La denominazione del beneficio e la sua eventuale finalità assistenziale non sono decisive: occorre verificare il collegamento sostanziale con il rapporto di lavoro.
  • La concessione del beneficio a pensionati, superstiti o altri soggetti collegati al lavoratore non esclude automaticamente la sua natura retributiva, se il beneficio è previsto come accessorio del rapporto di lavoro.
  • L'esenzione per finalità previdenziali o assistenziali richiede normalmente un versamento a enti o casse formalmente deputati a tali funzioni; una semplice agevolazione o erogazione diretta del datore di lavoro non è sufficiente.
  • Le utilità stabili, periodiche e predeterminate sono più facilmente imponibili rispetto alle elargizioni occasionali, eccezionali e non ricorrenti.
  • In caso di accertamento, la quantificazione del valore del beneficio e l'applicazione delle sanzioni possono costituire questioni autonome, da esaminare anche dopo che sia stata riconosciuta la sua imponibilità.

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