Cassazione Penale, Ordinanza n. 07769/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha osservato che la recidiva qualificata richiamata nel motivo non era stata riconosciuta né applicata nella sentenza impugnata, sicché mancava il presupposto dell'asserita erroneità del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. La decisione di merito sulla responsabilità per furto aggravato e sulla pena è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso non censurava la ricostruzione del fatto, ma contestava il trattamento sanzionatorio: secondo il ricorrente, la recidiva qualificata sarebbe stata ostativa al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, giudizio invece operato dal tribunale. La Corte ha però rilevato che la recidiva qualificata non risultava in realtà riconosciuta né applicata dal giudice di merito, poiché non vi era alcuna menzione né nelle motivazioni né nel dispositivo; l'equivoco derivava dal fatto che, nel bilanciamento, oltre alla recidiva, vi erano comunque altre due aggravanti. Su tale base il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, posta a base della declaratoria di responsabilità
art. 625, primo comma, n. 2 c.p.
aggravante del furto richiamata nella contestazione
art. 625, primo comma, n. 7 c.p.
altra aggravante del furto richiamata nella contestazione
recidiva qualificata evocata dal ricorrente, ma ritenuta non riconosciuta né applicata dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che assume l'erronea applicazione di una recidiva o di una circostanza aggravante quando dagli atti della sentenza impugnata risulta che quella circostanza non è stata affatto riconosciuta né posta a base del decisum.
- Ai fini della verifica del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, occorre avere riguardo alle circostanze effettivamente considerate dal giudice di merito; non è consentito fondare il ricorso su un presupposto fattuale non riscontrabile nella motivazione o nel dispositivo della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare dalla manifesta infondatezza del motivo quando la censura si fonda su un equivoco circa il contenuto della decisione impugnata e non su un reale errore di diritto o di motivazione.
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