Ordinanza n. 1200/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non idoneità alla prova scritta del concorso per 400 posti di notaio e mancata ammissione alla prova orale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito di non idoneità della prova scritta sostenuta nel concorso notarile bandito per 400 posti, il verbale della Commissione esaminatrice e la scheda di valutazione recante motivazione standard, nonché gli avvisi ministeriali relativi ai risultati delle prove scritte, all'accesso agli atti e all'avvio delle prove orali. Ha inoltre contestato i verbali di correzione degli elaborati e la dichiarata idoneità dei candidati ammessi alla prova orale. Nel ricorso sono state formulate istanze istruttorie con riferimento alla comparsa, sul sito RUN, di un file contenente anomale annotazioni denominate “Santi del giorno” e “Note della Commissione”, successivamente rimosso. La ricorrente ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio o una verificazione sul dispositivo informatico utilizzato, il deposito della relazione richiesta dal Ministero alla Commissione esaminatrice sui fatti accaduti e una relazione delle amministrazioni sulle circostanze dedotte, riservandosi motivi aggiunti.
La decisione
Il Presidente del TAR ha parzialmente accolto l'istanza istruttoria. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, che l'Amministrazione depositi la relazione richiesta alla Commissione esaminatrice, illustrando le circostanze che hanno determinato la creazione del file contenente le annotazioni contestate e ogni altro elemento utile alla valutazione delle censure. Il deposito dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Non sono state invece disposte in sede monocratica la consulenza tecnica d'ufficio né la verificazione del dispositivo informatico, poiché la relativa decisione è stata rinviata all'apprezzamento collegiale. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né la domanda cautelare nel merito; dà atto che la ricorrente aveva chiesto di abbinare la trattazione cautelare al merito.
Norme richiamate
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Costituisce la base processuale della richiesta di adozione dei mezzi di prova e dell'ordine di deposito della relazione amministrativa.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede chiarimenti su circostanze amministrative specifiche e su documenti o file informatici contestati, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione illustrativa sui fatti rilevanti e sulle modalità di formazione degli atti.
- In sede monocratica il giudice può disporre gli incombenti istruttori ritenuti necessari, ma può rimettere al collegio la decisione sull'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio o di una verificazione quando tali mezzi richiedano una valutazione collegiale.
- L'ordine istruttorio deve individuare l'adempimento richiesto, il contenuto della relazione e il termine per il deposito, fissato nella fattispecie in trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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