Sentenza del 24/01/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - notifica effettuata in violazione del termine utile a consentire il contraddittorio -assenza dei motivi di urgenza - illegittimità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto sussistente l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del termine utile a consentire il contraddittorio; l'atto è stato dichiarato illegittimo (annullato) poiché mancavano i concreti motivi di urgenza che avrebbero potuto legittimarne l'emissione anticipata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato notificato in violazione del termine dei sessanta giorni previsto dall'art.12, comma 7, L.27 luglio 2000 n.212, impedendo il contraddittorio previsto dopo la consegna del PVC; non risultano motivi di urgenza effettivi che giustifichino l'emissione anticipata dell'atto.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente), art.12, comma 7
Il termine di 60 giorni dalla consegna del PVC è finalizzato a garantire il contraddittorio; un avviso emesso prima di tale termine è illegittimo salvo che sussistano e risultino comprovati motivi di urgenza.
Cassazione, Sezioni Unite, n.18184/2013
La giurisprudenza di legittimità conferma che la violazione del termine per il contraddittorio rende illegittimo l'atto impositivo e che l'onere di provare l'esistenza di motivi di urgenza grava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è notificato entro 60 giorni dalla consegna del PVC, verificare subito la presenza e la documentazione di motivi di urgenza: in assenza di prove l'atto è generalmente illegittimo.
- La mera enunciazione formale di motivi di urgenza nell'atto non è sufficiente: occorre che l'urgenza sussista effettivamente e sia comprovata dall'Amministrazione.
- Il termine dei 60 giorni è volto a garantire il diritto al contraddittorio; la sua violazione costituisce violazione di garanzie procedurali del contribuente e può giustificare l'annullamento dell'atto.
- In caso di notifica anticipata, il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la violazione del termine e chiedere l'annullamento dell'atto, allegando le date rilevanti (consegna PVC, data notifica).
- L'onere della prova circa l'esistenza dell'urgenza spetta all'Amministrazione finanziaria: senza tale prova, la posizione del contribuente è generalmente favorevole.
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