Cassazione Penale, Ordinanza n. 09396/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibili due istanze formulate in sede esecutiva: (1) la richiesta di eliminare dalla pena da espiare, per fungibilità, il periodo trascorso in applicazione dell'obbligo di dimora con permanenza notturna; (2) la richiesta di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria per euro 2.575,00. A sostegno del primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali, sostenendo che l'obbligo di dimora, essendo corredato dall'obbligo di permanenza notturna nel domicilio, sarebbe stato assimilabile agli arresti domiciliari e quindi fungibile con la pena inflitta. Quanto al secondo motivo, ha censurato il mancato riconoscimento della sostituibilità della pena detentiva, richiamando la riforma Cartabia ma anche la disciplina già prevista dalla legge n. 689/1981, che a suo dire consentiva la sostituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la fungibilità ex art. 657 c.p.p. della misura dell'obbligo di dimora non opera, salvo che la misura sia accompagnata da obblighi arbitrari tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari; nel caso concreto, l'obbligo di permanenza notturna dalle 22.00 alle 6.30 non incideva significativamente sulle ordinarie attività di vita e la censura si limitava a contrapporre una diversa valutazione senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la sostituzione della pena detentiva era stata chiesta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 20-bis c.p.p., ma tale potere è riconosciuto solo nei casi previsti dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e, quindi, non era applicabile ratione temporis nel caso di specie; inoltre, il richiamo alla legge n. 689/1981 era inconferente, poiché la disciplina delle pene sostitutive si applica al giudice della cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata da obblighi tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari.
La sostituzione della pena detentiva davanti al giudice dell'esecuzione è possibile solo nei limiti e nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
Le nuove ipotesi di applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice dell'esecuzione operano solo nei casi previsti dalla norma e non risultano applicabili nel caso concreto ratione temporis.
artt. 53 e ss. legge n. 689/1981
La disciplina delle pene sostitutive richiamata dal ricorrente opera nel giudizio di cognizione, non nel giudizio di esecuzione.
sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
In caso di inammissibilità del ricorso, può disporsi il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della fungibilità della misura cautelare nel computo della pena ex art. 657 c.p.p., l'obbligo di dimora non è normalmente assimilabile agli arresti domiciliari; lo diventa solo se gli ulteriori obblighi imposti incidano in modo arbitrario e significativo sulla libertà personale, fino a renderlo sostanzialmente equivalente agli arresti domiciliari.
- La deduzione di fungibilità deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: non è sufficiente contrapporre una diversa lettura astratta della misura, occorrendo indicare specifiche esigenze personali concretamente sacrificate.
- La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva nel giudizio di esecuzione è ammessa solo nei casi e limiti espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta; non può essere estesa oltre i confini temporali e applicativi stabiliti dal legislatore.
- Le norme sulle pene sostitutive richiamate dalla legge n. 689/1981 attengono al giudice della cognizione e non attribuiscono, di regola, un autonomo potere generalizzato al giudice dell'esecuzione.
- Il ricorso manifestamente infondato o che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e, in presenza dei presupposti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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