Cassazione Civile, Ordinanza n. 06635/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
L'università aveva indetto le elezioni del Senato accademico per il triennio 2022/2025 per la nomina di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori. Un dipendente universitario, risultato primo nelle elezioni, aveva visto sospeso il procedimento di nomina dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ateneo, che aveva ravvisato un potenziale conflitto di interessi e una incompatibilità tra la carica sindacale rivestita dal candidato e la partecipazione al Senato accademico. Il provvedimento era stato impugnato davanti al TAR, che in sede cautelare aveva sospeso l'atto. L'università proponeva quindi regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario perché attinente al diritto soggettivo all'elettorato passivo e non a una posizione di interesse legittimo. Il resistente eccepiva inoltre la nullità della procura speciale dell'università per difetto di ius postulandi, assumendo l'assenza dei presupposti per l'affidamento della difesa a un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, ritenendo giustificato il conferimento dell'incarico a un avvocato del libero foro in ragione della particolare urgenza della vicenda e della successiva ratifica del consiglio di amministrazione. Nel merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la domanda sostanziale del candidato mirava ad accertare il proprio diritto all'elettorato passivo e l'inesistenza di cause di incompatibilità o limitazioni, quindi una situazione di diritto soggettivo perfetto. La Corte ha valorizzato il criterio del petitum sostanziale e ha ritenuto irrilevante che la controversia fosse stata introdotta mediante impugnazione di un provvedimento amministrativo. La causa è stata quindi rimessa al giudice ordinario, con regolazione anche delle spese del giudizio da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 1611/1933
La deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato da parte delle università statali è ammissibile in casi speciali; l'urgenza può giustificare il diretto conferimento del mandato a un avvocato del libero foro, purché poi vi sia ratifica dell'organo competente.
È richiamato quale norma modificativa dell'art. 43 r.d. 1611/1933 sulla possibilità per le università di avvalersi di avvocati del libero foro in casi speciali.
art. 12 r.d. 1592/1933
È evocato per affermare che, in situazione di vera urgenza, il rettore può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico, con successiva approvazione dell'organo collegiale.
art. 51 Cost.
È richiamato dal resistente come parametro del diritto all'elettorato passivo, invocando la tassatività delle limitazioni a tale diritto.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo assume rilievo decisivo il petitum sostanziale, da individuarsi avendo riguardo non solo al provvedimento richiesto, ma soprattutto alla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e ai fatti allegati.
- Le controversie in tema di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica elettiva appartengono al giudice ordinario quando hanno ad oggetto la tutela del diritto soggettivo perfetto all'elettorato passivo, anche se introdotte formalmente con l'impugnazione di un atto amministrativo.
- Un atto che si limiti a ricognere i presupposti legali per l'accesso o la permanenza in una carica elettiva non è, di per sé, espressione di potere autoritativo idoneo a degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo.
- La proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla previa adozione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, poiché tale provvedimento non ha carattere decisorio né è idoneo a formare giudicato sulla giurisdizione.
- Per le università statali, il conferimento del mandato a un avvocato del libero foro può considerarsi valido in presenza di un'urgenza concreta e documentata, purché la deliberazione dell'organo competente intervenga successivamente a sanare l'irregolarità originaria.
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