Sentenza del 07/05/2018 n. 1877 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP. Assoggettabilità del professionista in mancanza di struttura organizzativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR Sicilia ha escluso l'assoggettabilità del professionista all'IRAP, ritenendo che i mezzi e le strutture utilizzati fossero normali e strettamente funzionali all'esercizio individuale dell'attività e non integrassero un'autonoma organizzazione. L'Amministrazione finanziaria, gravata dell'onere probatorio, non aveva dimostrato la presenza di quel quid pluris organizzativo necessario per applicare l'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il professionista contestava l'assoggettamento ad IRAP, sostenendo di svolgere l'attività senza un'autonoma organizzazione. L'attività era esercitata utilizzando esclusivamente i mezzi strettamente necessari, quali un ufficio di segreteria, locali idonei, strumenti informatici ed elettronici e una biblioteca, senza una struttura organizzativa autonoma capace di produrre un valore aggiunto rispetto all'attività personale del professionista. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, l'esistenza dell'autonoma organizzazione costituisce il presupposto per l'applicazione dell'IRAP e deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
L'IRAP è applicabile al professionista solo quando l'attività sia esercitata attraverso un'autonoma organizzazione, intesa come una struttura ulteriore rispetto all'apporto personale del lavoratore autonomo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
L'autonoma organizzazione è un requisito oggettivo dell'IRAP. Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrarne l'esistenza; l'impiego di beni strumentali ordinari e di un supporto meramente esecutivo o non eccedente le necessità dell'attività non è sufficiente, da solo, a integrare tale presupposto.
Massime di principio
- Il professionista individuale non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare concretamente se esista un'organizzazione autonoma capace di aggiungere valore all'attività personale.
- La disponibilità di uno studio, di strumenti informatici, di una biblioteca o di un supporto di segreteria, quando tali elementi siano normalmente necessari allo svolgimento dell'attività, non dimostra da sola l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'onere di provare il presupposto dell'autonoma organizzazione grava sull'Amministrazione finanziaria; in mancanza di una prova concreta, l'IRAP non può essere richiesta.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando quantità e qualità dei beni strumentali, presenza e ruolo dei collaboratori, entità dei costi e capacità della struttura di funzionare separatamente dall'attività personale del professionista.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 143 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 401 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →