Sentenza del 07/05/2018 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI (IN GENERALE) - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Contenzioso tributario - procedimento di appello - atto di appello - contenuto - motivi dell'impugnazione motivi specifici - riproposizione delle deduzioni del giudizio di primo grado - Inidoneità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato ritenuto inidoneo, poiché la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ne consegue l'inammissibilità o comunque l'inefficacia dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava il contenuto dell'atto di appello e, in particolare, il rispetto dell'onere di formulare motivi specifici ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'appellante si era limitato a richiamare genericamente le deduzioni e le eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado, senza confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata né indicare le specifiche ragioni di censura.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Onere di impugnazione specifica nell'atto di appello
L'atto di appello tributario deve indicare specificamente le parti della sentenza contestate e le ragioni della contestazione. Non è sufficiente un rinvio generico alle difese e alle eccezioni formulate in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non può consistere nella semplice riproposizione degli argomenti già esposti in primo grado.
- L'appellante deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando quali errori giuridici o fattuali intende contestare.
- Un rinvio generico agli atti e alle deduzioni precedenti può comportare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'onere di specificità.
- Per redigere validamente un appello occorre individuare ciascun capo della decisione contestato, illustrare la relativa censura e spiegare quale diversa soluzione si richiede al giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 143 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 401 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 mag 2018Sentenza del 07/05/2018 n. 1875 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →