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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Biella

Carattere procedimentale del raddoppiodei termini per successione - redditi prodotti all'estero in riferimentopolizza assicurativa .mancata denunciaquadro RW

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 194/2009 alle violazioni relative all'omessa indicazione nel quadro RW di investimenti esteri, anche quando tali investimenti non abbiano prodotto redditi nell'anno considerato. Il contribuente contestava, in particolare, l'applicazione retroattiva o comunque sostanziale del raddoppio dei termini e la sua applicabilità a una polizza assicurativa estera priva di redditi prodotti nel periodo d'imposta.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che il raddoppio dei termini abbia natura procedimentale e non sostanziale. La sua finalità è consentire all'Amministrazione finanziaria un termine più ampio per accertare attività estere potenzialmente sottratte all'imposizione e assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero. Di conseguenza, il raddoppio può applicarsi alla contestazione dell'omessa compilazione del quadro RW anche quando l'investimento estero, inclusa una polizza assicurativa, non abbia prodotto redditi nell'anno di riferimento.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 194/2009

    La disposizione è stata interpretata come norma di carattere procedimentale, finalizzata ad ampliare i termini a disposizione dell'Amministrazione per contestare violazioni relative ad attività e investimenti esteri non dichiarati.

  • Obblighi di compilazione del quadro RW del modello Unico

    L'obbligo di indicazione riguarda gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero, anche se nel periodo d'imposta non hanno prodotto redditi imponibili.

  • Obblighi internazionali dell'Italia in materia di emersione delle attività finanziarie estere

    La disciplina del raddoppio dei termini è collegata all'esigenza di rendere effettivi gli impegni internazionali dell'Italia e di contrastare la sottrazione di attività estere al controllo e all'imposizione fiscale.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini qualificato come procedimentale può applicarsi anche a periodi d'imposta precedenti alla sua introduzione, purché al momento dell'entrata in vigore il termine ordinario non fosse già definitivamente scaduto.
  • L'obbligo di compilare il quadro RW può sussistere per la mera detenzione di investimenti o attività finanziarie estere, indipendentemente dalla produzione effettiva di redditi nell'anno.
  • Una polizza assicurativa estera può rilevare ai fini del monitoraggio fiscale se costituisce un'attività finanziaria detenuta all'estero, anche quando non abbia generato redditi imponibili nel periodo.
  • La mancata compilazione del quadro RW è una violazione autonoma rispetto all'eventuale omessa dichiarazione dei redditi prodotti dall'investimento.
  • La finalità antielusiva e di cooperazione internazionale della norma può giustificare termini di controllo più lunghi per attività estere non dichiarate.

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