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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Debenza IMU società di leasing - Risoluzione contratto senza riconsegna immobile - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del Comune è stata ritenuta corretta. La cessazione del contratto, in assenza della riconsegna dell'immobile, non esclude la soggettività passiva dell'utilizzatore che continui a godere materialmente del bene. Pertanto, l'utilizzatore rimane tenuto al pagamento dell'IMU fino alla riconsegna effettiva dell'immobile alla società di leasing, anche se privo di un valido titolo contrattuale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU dopo la cessazione del contratto di leasing immobiliare, quando l'immobile non era stato riconsegnato alla società di leasing. Il ricorrente sosteneva che, una volta risolto il contratto, non avrebbe più dovuto essere assoggettato all'imposta, non disponendo formalmente di un titolo contrattuale. Il Comune riteneva invece che la società, continuando a detenere e utilizzare di fatto l'immobile, restasse soggetta all'IMU.

Norme richiamate

  • Disciplina IMU sulla soggettività passiva degli immobili concessi in leasing

    L'utilizzatore del bene in leasing è considerato soggetto passivo dell'IMU durante la detenzione qualificata del bene. In caso di cessazione del contratto, tale responsabilità non viene meno automaticamente se l'immobile non viene riconsegnato e l'utilizzatore continua a disporne di fatto.

Massime di principio

  • La risoluzione o cessazione formale di un contratto di leasing immobiliare non determina da sola la cessazione dell'obbligo IMU dell'utilizzatore.
  • Ai fini dell'IMU assume rilievo anche la situazione materiale di possesso o godimento dell'immobile, non soltanto l'esistenza di un titolo contrattuale valido.
  • L'utilizzatore resta normalmente soggetto passivo fino alla riconsegna effettiva dell'immobile alla società di leasing, da documentare adeguatamente.
  • La mera perdita del titolo contrattuale non consente di evitare l'imposta se il contribuente continua a occupare o utilizzare il bene.
  • Per evitare contestazioni, dopo la cessazione del leasing è opportuno formalizzare tempestivamente la riconsegna mediante verbale, consegna delle chiavi o altra prova documentale.

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