Sentenza del 07/05/2018 n. 143 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Contributo unificato - invito al pagamento - atto autonomamente impugnabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce che l'invito al pagamento del contributo unificato è autonomamente impugnabile. La sua impugnazione è quindi ammissibile anche prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, poiché l'atto è idoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di impugnare autonomamente l'invito al pagamento del contributo unificato. Sebbene tale invito non sia espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, esso produce effetti giuridici concreti: in caso di mancato pagamento, consente la formazione del ruolo e la successiva emissione della cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando un atto, pur non espressamente previsto, produce effetti giuridici lesivi e immediati o costituisce il presupposto di successivi atti di riscossione.
Cassazione, sentenze n. 7344/2012 e n. 7687/2012
La Corte di cassazione ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, valorizzandone l'idoneità a determinare, in caso di mancato adempimento, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Un atto può essere autonomamente impugnabile anche se non è espressamente elencato dalla legge, quando produce effetti giuridici concreti e può arrecare una lesione attuale al destinatario.
- L'invito al pagamento del contributo unificato può essere contestato immediatamente, senza dover attendere la successiva cartella di pagamento.
- La possibilità di impugnazione anticipata consente di contestare tempestivamente l'obbligazione, l'importo richiesto o i presupposti del contributo prima dell'avvio della riscossione coattiva.
- In situazioni analoghe occorre verificare la concreta lesività dell'atto e il collegamento diretto tra l'atto stesso e i successivi procedimenti di iscrizione a ruolo o riscossione.
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