Sentenza del 07/05/2018 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Art. 53 comma 1°, secondo periodo D.Lgs. 546/92 - Mancata sottoscrizione atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva omesso la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA per il 2006, a causa di un asserito errore del professionista incaricato. L'Agenzia aveva quindi emesso un accertamento induttivo, determinando un reddito d'impresa di circa 44.000 euro. Dopo una parziale vittoria in primo grado, la società propose appello contestando le sanzioni, sostenendo l'insussistenza delle maggiorazioni previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e chiedendo l'applicazione del cumulo giuridico. L'Agenzia eccepì l'inammissibilità dell'appello perché la copia notificata non era sottoscritta e perché il motivo sulle sanzioni era nuovo rispetto al ricorso introduttivo. Propose inoltre appello incidentale contro il riconoscimento della detrazione IVA sulle fatture passive non risultanti dalle liquidazioni periodiche.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale della società per due motivi autonomi: la mancata sottoscrizione della copia dell'appello notificata alla controparte, ai sensi degli artt. 53, comma 1, e 18, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, e la proposizione in appello di una censura nuova, vietata dall'art. 57 dello stesso decreto. Ha inoltre accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, stabilendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, sono detraibili soltanto le imposte risultanti dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche e gli eventuali versamenti, non anche quelle desumibili da fatture o altra documentazione contabile. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, l'avviso di accertamento è stato confermato integralmente e la società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello è inammissibile (...) se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3
La mancata sottoscrizione dell'appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel caso concreto, la sanzione è stata applicata perché la copia notificata alla controparte non recava la firma, anche se l'originale depositato era sottoscritto dal difensore.
Art. 18, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis
La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti
La sottoscrizione deve comparire sia sull'atto depositato sia sulle copie notificate alle altre parti, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Art. 57, d.lgs. n. 546/1992
In appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove. Un motivo non dedotto nel ricorso introduttivo non può essere introdotto per la prima volta con l'appello, perché amplierebbe il thema decidendum.
Art. 41, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo dei redditi in presenza dei presupposti previsti dalla legge, tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione.
Art. 55, d.P.R. n. 633/1972
In caso di omessa dichiarazione IVA, ai fini della determinazione induttiva dell'imposta, la detrazione è limitata alle imposte risultanti dalle liquidazioni periodiche e agli eventuali versamenti, non essendo sufficiente la produzione di fatture o della contabilità.
Art. 19, d.P.R. n. 633/1972
Individua le condizioni sostanziali per la detraibilità dell'IVA sugli acquisti; tuttavia, nel caso di omessa dichiarazione annuale, l'esercizio della detrazione resta soggetto ai limiti procedurali e probatori derivanti dall'art. 55.
Art. 12, d.lgs. n. 472/1997
Disciplina le maggiorazioni delle sanzioni e il cumulo giuridico. La relativa contestazione, però, deve essere proposta tempestivamente nel primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Cass., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1422
In tema di IVA ed ai fini della determinazione dell'imponibile in via induttiva, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55 (...) consente di computare in detrazione (...) solo le imposte (...) che risultino dalle dichiarazioni mensili e trimestrali
La giurisprudenza di legittimità esclude che, in caso di omessa dichiarazione annuale, la detrazione IVA possa essere riconosciuta sulla sola base di fatture, contabilità o altra documentazione, se l'imposta non risulta dalle liquidazioni periodiche.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sottoscrizione dell'atto deve essere verificata con attenzione sia sull'originale depositato sia sulle copie notificate alle controparti; l'assenza della firma sulla copia notificata può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Le impugnazioni devono contenere motivi già dedotti nel precedente grado di giudizio. Un motivo nuovo proposto per la prima volta in appello è normalmente inammissibile, perché viola il divieto di ius novum.
- Quando manca la dichiarazione IVA annuale, la prova dell'esistenza dell'IVA sugli acquisti tramite fatture o scritture contabili non è, da sola, sufficiente per ottenere la detrazione; occorre che l'imposta risulti dalle liquidazioni periodiche o da versamenti riconoscibili.
- Gli errori o le omissioni del professionista incaricato non eliminano automaticamente le conseguenze processuali dell'irregolarità dell'atto né consentono di superare i requisiti formali previsti per l'impugnazione.
- La presenza di motivi autonomi di inammissibilità può rendere irrilevante l'esame nel merito dell'appello principale, mentre l'appello incidentale della controparte può comunque essere esaminato e accolto.
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