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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37413/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia favorevole all'estradizione, deducendo: 1) vizio di motivazione e omessa valutazione della documentazione difensiva in rapporto alle condizioni detentive in Moldavia, con conseguente mancata esclusione del rischio di trattamenti contrari al senso di umanità; 2) erronea valutazione della gravità indiziaria e omessa corretta applicazione di norme procedurali, poiché la corte avrebbe deciso sulla base di un precedente provvedimento contraddittorio senza considerare adeguatamente le fonti di prova richieste e la documentazione prodotta dalla difesa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, avesse effettuato la sommaria delibazione richiesta (art.705 c.p.p.), riportando e valutando compiutamente gli atti giurisdizionali stranieri e individuando elementi specifici a carico della ricorrente (verbale di audizione della persona offesa, riconoscimento fotografico, avvio di altri procedimenti, ordinanze relative anche alla figlia). Inoltre la Corte d'Appello ha valutato la documentazione successivamente prodotta dalle autorità moldave (nota del Ministero della Giustizia del 27-04-2024) e ha ritenuto superati i dubbi sulle condizioni detentive, escludendo trattamenti contrari al senso di umanità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Le censure erano fondate su presunte violazioni dei motivi di impugnazione: la Corte di legittimità ha però ritenuto che non vi fosse vizio di motivazione né erronea applicazione di norma, perché la Corte d'Appello ha fornito motivazione specifica e valutato le prove rilevanti.

  • art. 705 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'obbligo di effettuare una "sommaria delibazione" degli atti stranieri nella procedura di estradizione processuale: la valutazione non può essere meramente formale ma deve verificare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. Nel caso, la sommaria delibazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la ricostruzione formale dei motivi in sede di cassazione (ricorso riassunto ex art.173 disp. att.).

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione (norme procedurali esecutive).

Massime di principio

  • Nel procedimento di estradizione processuale lo Stato richiesto deve svolgere una "sommaria delibazione" degli atti stranieri (art.705 c.p.p.): non è sufficiente un controllo formale, ma va verificata, sulla documentazione prodotta, l'esistenza di elementi a carico in prospettiva del processo dello Stato richiedente.
  • La presentazione di documentazione successiva (es. note ufficiali dello Stato richiedente sulle condizioni carcerarie) può sanare precedenti lacune valutative e può essere decisiva per escludere il rischio di trattamenti contrari al senso di umanità.
  • Per far valere con successo una censura sulla mancata valutazione delle condizioni detentive o sulla mancanza di gravità indiziaria è necessario dimostrare concrete insufficienze o contraddizioni nella motivazione del giudice di rinvio; la mera affermazione astratta non è sufficiente.
  • La gravità indiziaria in sede di estradizione viene valutata sulla base degli atti giurisdizionali e delle prove indicate dallo Stato richiedente (verbali, riconoscimenti, avvio di altri procedimenti): il giudice italiano deve indicare punti specifici che giustificano la richiesta, non un generico controllo.
  • Se il giudice di merito integra la motivazione con l'analisi puntuale delle fonti di prova e con elementi sopravvenuti, la Cassazione tende a ritenere superati i vizi che avevano motivato un precedente annullamento.

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