Parere n. 81/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Giovanni Massari contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Pubblica Amministrazione, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, la Commissione Interministeriale Ripam, l’Associazione Formez P.A., il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr: I. per l’annullamento: a) della graduatoria finale, pubblicata il 30 aprile 2025, del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime regioni profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 – SIC, nella parte in cui gli sono stati attribuiti 21,5 punti, con collocazione alla posizione n. 304, quale idoneo, senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito; b) della stessa graduatoria di cui al punto a), rettificata e pubblicata in data 19 giugno 2025 (doc. 2), nella parte in cui, non è stata applicata la riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito; c) degli avvisi di pubblicazione delle graduatorie del 30 aprile 2025 e del 19 giugno 2025; d ) ove occorrer possa, nell’ipotesi in cui si qualifichi come atto lesivo, dell’art. 1, comma 5, del bando di concorso pubblicato l’8 ottobre 2024, relativo al reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime regioni secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 del presente bando” (doc. 3), nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale – SCU, non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale - SCN; e) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei suoi titoli, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione ha omesso la valutazione del titolo per la riserva di cui al comma 5 dell’art. 1 del bando; f) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi; g) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati; h) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati; II. per l’accertamento del suo diritto a ottenere la rettifica in melius del punteggio complessivo ottenuto e/o della posizione in graduatoria in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione, con riconoscimento di una migliore posizione utile in graduatoria ed ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori; III. per la conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di ragione, a rivalutare i suoi titoli del ricorrente e ad attribuirgli il punteggio corretto, con successivo inserimento in graduatoria in posto utile, ammissione nel novero dei vincitori del concorso e, in generale, con alle amministrazioni di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela del suo diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle graduatorie del concorso per 2.200 funzionari, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la riserva del 15% per il servizio civile nazionale, e domanda cautelare di sospensione degli atti
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, classificatosi al posto n. 304 con 21,50 punti nel profilo di specialista economico-statistico per Regioni, città metropolitane ed enti locali, sostiene che lo svolgimento senza demerito del servizio civile nazionale avrebbe dovuto essere equiparato al servizio civile universale e consentire l'applicazione della riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 e dall'art. 1, comma 5, del bando. Deduce, tra l'altro, eccesso di potere, violazione della lex specialis, degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento. Chiede inoltre, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nonché l'ammissione tra i vincitori mediante rettifica della graduatoria. In sede cautelare occorre stabilire se sussistano gravità e irreparabilità del pregiudizio lamentato, nonostante l'assenza della relazione istruttoria dell'amministrazione.
Il parere
La Sezione rigetta l'istanza cautelare, precisando che la decisione è adottata senza pregiudizio per ogni valutazione in rito e nel merito. Il periculum in mora non è ritenuto sussistente, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrà assicurare al ricorrente la piena soddisfazione del bene della vita perseguito, mentre allo stato prevale l'interesse pubblico all'utilizzazione della graduatoria regolarmente approvata. La Sezione dispone inoltre un'istruttoria: la Presidenza del Consiglio - Ministero per la Pubblica Amministrazione dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria completa, previamente inviata al ricorrente, che dovrà poter formulare osservazioni e controdeduzioni entro almeno 20 giorni. L'affare è rinviato a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026; in caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti già acquisiti.
Osservazioni
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è rigettata perché il pregiudizio dedotto non presenta, allo stato, i caratteri della gravità e dell'irreparabilità. L'eventuale accoglimento del ricorso potrà consentire la piena soddisfazione della pretesa, mentre prevale temporaneamente l'interesse pubblico all'utilizzazione della graduatoria approvata.
Istruttoria amministrativa
La Presidenza del Consiglio - Ministero per la Pubblica Amministrazione deve trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria sugli atti e sulle censure dedotte. La relazione deve essere previamente comunicata al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Decisione sul merito
Ogni decisione in rito e nel merito, compresa la questione relativa all'equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale e all'applicazione della riserva del 15%, è impregiudicata e rinviata a una successiva adunanza.
Norme richiamate
deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito
La norma costituisce il fondamento della riserva controversa; la Sezione non ne definisce ancora l'ambito applicativo né decide sull'eventuale equiparazione con il servizio civile nazionale.
art. 1, comma 5, del bando di concorso
riserva a favore dei soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale
La clausola del bando è impugnata nella parte in cui non estende la riserva ai candidati che abbiano prestato servizio civile nazionale; la questione è lasciata impregiudicata.
d.l. 4 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
È richiamato dal ricorrente in relazione alle modifiche dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017; il parere interlocutorio non ne valuta l'effetto.
artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.
Sono invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; la Sezione non si pronuncia nel merito.
artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi e agli obblighi dell'azione amministrativa; la loro applicazione concreta è rinviata.
Massime di principio
- In sede cautelare, nel ricorso straordinario, il pregiudizio non è grave e irreparabile quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa ancora assicurare integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente.
- La mancata trasmissione della relazione istruttoria dell'amministrazione non impedisce necessariamente la delibazione della domanda cautelare, quando gli elementi disponibili consentano di escludere il periculum in mora; essa può tuttavia rendere necessaria un'istruttoria per la decisione di merito.
- Prima della decisione sul ricorso straordinario, la relazione istruttoria dell'amministrazione deve essere portata a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso consenta la reintegrazione della posizione giuridica lesa, l'interesse pubblico alla temporanea utilizzazione di una graduatoria regolarmente approvata può prevalere, in sede cautelare, sull'interesse individuale alla sospensione degli atti.
Ricorso sulla riserva per il servizio civile in un concorso pubblico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro gli atti del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 funzionari destinati al Dipartimento per le politiche di coesione e a diverse amministrazioni territoriali del Mezzogiorno. La controversia concerne il mancato riconoscimento della riserva del 15% collegata allo svolgimento del servizio civile nazionale.
Fatti e posizione del ricorrente
Il ricorrente ha partecipato al profilo di specialista economico-statistico per Regioni, città metropolitane ed enti locali, codice B2-SIC. Ha conseguito 21,50 punti e si è collocato al posto n. 304, risultando idoneo ma non vincitore. Ha dichiarato di avere svolto senza demerito il servizio civile nazionale dal 13 novembre 2017 al 12 novembre 2018, per trenta ore settimanali.
Secondo il ricorrente, il punteggio conseguito era superiore a quello degli ultimi due candidati inseriti tra i vincitori per il corrispondente ambito territoriale siciliano. L'esclusione dalla graduatoria dei vincitori sarebbe quindi dipesa dall'omessa applicazione della riserva del 15%.
Atti impugnati e censure
Sono state impugnate la graduatoria finale pubblicata il 30 aprile 2025, la successiva graduatoria rettificata del 19 giugno 2025, gli avvisi di pubblicazione, la clausola del bando, gli atti relativi alla valutazione dei titoli e gli eventuali atti di convocazione, assegnazione delle sedi e stipula dei contratti.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:
- eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità;
- violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione;
- violazione della lex specialis e dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017;
- mancata equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale;
- violazione della l. n. 241/1990 e dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento;
- disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Ha inoltre prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nella parte in cui prevede la riserva soltanto per chi abbia prestato il servizio civile universale, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025.
Domanda cautelare
Il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, sostenendo che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori gli avrebbe causato un pregiudizio grave e irreparabile.
La Sezione ha ritenuto di poter esaminare la domanda cautelare anche se l'amministrazione non aveva ancora trasmesso la relazione istruttoria. Ha però escluso la sussistenza del periculum in mora: l'eventuale accoglimento del ricorso potrà assicurare la piena e completa soddisfazione della posizione perseguita, mentre, allo stato, prevale l'interesse pubblico all'utilizzazione della graduatoria regolarmente approvata.
Istruttoria disposta
Per la decisione sul merito, la Sezione ha ordinato alla Presidenza del Consiglio - Ministero per la Pubblica Amministrazione di trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria completa.
La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificata omissione, ferma ogni eventuale responsabilità dell'amministrazione, la Sezione potrà decidere sulla base della documentazione già presente.
Esito e rinvio
Il parere rigetta esclusivamente l'istanza cautelare e dispone gli incombenti istruttori. Ogni decisione in rito e nel merito è espressamente impregiudicata, compresa la questione sull'equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale, sulla legittimità della clausola del bando e sulla possibile questione di costituzionalità.
L'affare è rinviato a una successiva adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
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