Cassazione Civile, Ordinanza n. 14453/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c., in ragione della rinuncia intervenuta e della mancata costituzione della parte intimata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e, dopo il rigetto dell'impugnazione da parte del Giudice di Pace, aveva adito la Corte di Cassazione contro il decreto del Giudice di Pace. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente ha però comunicato la rinuncia al ricorso, spiegando che vi era una duplicazione dell'impugnazione, poiché il medesimo decreto era già stato oggetto di altro ricorso iscritto a ruolo con diverso numero di R.G.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia validamente comunicata al giudice.
- Se il ricorrente dichiara di rinunciare all'impugnazione per la duplicazione del gravame, la Corte prende atto della rinuncia e non esamina il merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite, specie se la parte intimata non si è costituita.
Come è indicizzato
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