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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione direttoriale n. 236 del 30 dicembre 2025 della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell'Abruzzo e del Molise - GARA SIMOG N.9523214 con la quale l'AREACOM ha provveduto ad annullare in via di autotutela la gara aggiudicata con determinazione n. 80 del 18 aprile 2025 - di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione direttoriale che ha annullato in autotutela la gara già aggiudicata per l'affidamento quinquennale di servizi integrati relativi a sistemi e apparecchiature elettromedicali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione direttoriale con cui la stazione appaltante ha annullato in autotutela la gara europea a procedura aperta già aggiudicata, nonché gli atti connessi, prodromici e presupposti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti, né le ragioni sostanziali poste dall'amministrazione a fondamento dell'autotutela. Nel giudizio si sono costituiti AREACOM, Polygon S.p.A. e Adiramef S.p.A.; le altre parti indicate non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso ponesse questioni meritevoli di approfondimento in sede di cognizione piena e non ha definito la controversia nella fase cautelare. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 25 marzo 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non contiene una decisione espressa sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, né una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto necessaria una cognizione piena sulle questioni controverse e ha rinviato la definizione al merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelare

Testo integrale

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