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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15004/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da due rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con una banca. La società correntista aveva chiesto la restituzione delle somme che assumeva indebitamente addebitate, domandando la dichiarazione di nullità di clausole relative a interessi debitori ultra-legali, anatocismo, usura e spese/commissioni non specificate. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna della banca alla restituzione di una somma rilevante. La banca aveva proposto appello; nel corso del giudizio di secondo grado si era verificata l’interruzione per il decesso dell’unico difensore della controparte. La banca aveva poi riassunto il giudizio, ma la controparte aveva eccepito l’estinzione per tardiva riassunzione oltre il termine di cui all’art. 305 c.p.c. La Corte d’appello aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo che la banca sapesse del decesso del difensore già da una data anteriore, perché lo aveva appreso in altro procedimento, e che quindi il termine per riassumere fosse decorso prima della notificazione della riassunzione. In cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 301 e 305 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito rilievo alla conoscenza del decesso acquisita in un diverso processo, senza alcun collegamento con quello in esame; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, motivo che è rimasto assorbito. La censura centrale riguardava quindi il momento da cui decorre il termine per la riassunzione dopo l’interruzione automatica per morte del procuratore e la necessità di una conoscenza legale riferita allo specifico processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non corretta l’applicazione dell’art. 305 c.p.c. da parte della Corte d’appello. Ha affermato che, anche per l’interruzione automatica conseguente alla morte dell’unico difensore, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento, e che tale conoscenza deve riguardare non solo l’evento in sé ma anche lo specifico processo nel quale esso deve produrre effetti. Nel caso concreto, la conoscenza informale del decesso acquisita in altro procedimento non era sufficiente a far decorrere il termine. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite sull’interruzione automatica e la decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti, valorizzando le esigenze di certezza e difesa. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    L’interruzione del processo per morte del procuratore opera automaticamente e non richiede dichiarazione o notificazione per produrre l’effetto interruttivo.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo; la conoscenza deve essere riferita allo specifico processo e non a un fatto appreso informalmente in altra causa.

  • art. 300 c.p.c.

    È richiamato per differenziare l’ipotesi della morte o perdita di capacità della parte costituita, nella quale la dichiarazione o notificazione dell’evento segue una disciplina diversa da quella del decesso del procuratore.

  • art. 91 c.p.c.

    È evocato nel secondo motivo, rimasto assorbito, in relazione alla regolazione delle spese processuali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È la base formale del primo motivo di ricorso, articolato come denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base formale del secondo motivo di ricorso, relativo alle spese.

Massime di principio

  • In caso di morte dell’unico difensore della parte costituita, il processo si interrompe automaticamente e gli atti successivi compiuti senza riattivazione del contraddittorio sono affetti da nullità.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto acquisita in modo informale.
  • La conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine deve riguardare non solo l’evento interruttivo, ma anche il processo specifico nel quale esso deve spiegare effetti; la notizia appresa in un diverso giudizio non basta, se manca il collegamento formale con la causa interessata.
  • La disciplina dell’art. 305 c.p.c. va interpretata in modo conforme alle esigenze di difesa e di certezza, evitando che la decorrenza del termine dipenda da informazioni non documentate o non riferite al singolo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieInterruzione del processoImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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