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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3503/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito per: (1) diversa qualificazione degli elementi di fatto relativi a un furto seguito da violenza, chiedendo che non si ritenesse consumata la rapina impropria; (2) richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto in generale; (3) diversa interpretazione degli atti di violenza posti in essere nei confronti degli agenti intervenuti; (4) deduzione di violazione di legge (art. 69 cod. pen.) per non aver riconosciuto la prevalenza dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità sulla aggravante della recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: i motivi erano meramente reiterativi rispetto alle deduzioni già esaminate e logicamente motivate dalla Corte territoriale. È stato confermato che sussiste la rapina impropria (sottrazione delle bottiglie e uso della violenza per assicurarsi la res e la fuga), nonché il reato di resistenza a pubblico ufficiale per la violenza contro gli agenti intervenuti. Quanto all'attenuante/recidiva, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della prevalenza dell'attenuante perché l'art. 69, quarto comma, vieta tale prevalenza rispetto alla recidiva qualificata; inoltre la Corte di merito aveva comunque motivato il rilievo della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 codice penale

    art. 69, quarto comma cod. pen.

    Il quarto comma impedisce che l'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità prevalga sull'aggravante della recidiva qualificata; la Corte ha richiamato questo divieto per negare la prevalenza richiesta dal ricorrente.

  • art. 99 codice penale

    comma quarto dell'art. 99 cod. pen.

    Rilevata la recidiva qualificata come circostanza aggravante significativa; la Corte ha valorizzato l'allarme sociale collegato alla recidiva nel rifiutare l'attenuante che in primo grado era stata attribuita.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito reiterare motivi già valutati in merito chiedendo una nuova valutazione dei fatti: i motivi meramente riformulati e non fondati su errori di diritto rilevanti sono inammissibili.
  • La rapina impropria si considera consumata quando, dopo la sottrazione, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa, anche se l'impossessamento definitivo non è ancora avvenuto.
  • La violenza esercitata per sottrarsi all'arresto o per garantirsi la fuga può integrare sia la rapina (se collegata alla sottrazione) sia il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che possono concorrere.
  • L'art. 69, quarto comma, cod. pen. impedisce la prevalenza di talune attenuanti sulla recidiva qualificata: non è possibile ottenere la riduzione mediante attenuanti che la legge espressamente vieta di far prevalere.
  • La motivazione della Corte di merito deve essere scrutinata in Cassazione solo per vizi macroscopici di illogicità o contraddittorietà; discrepanze valutative non gravi non giustificano l'annullamento.

Testo integrale

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