Cassazione Penale, Sentenza n. 39539/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 535 cod. proc. pen.: censurava che, nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela, la Corte d'appello aveva confermato "nel resto" la sentenza di primo grado che la condannava al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla conferma della condanna al risarcimento dei danni, in quanto la remissione della querela ha estinto il delitto e assorbito le statuizioni civili connesse; ha però disposto che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese di costituzione e difesa delle parti civili siano poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla violazione di legge/processuale; invocato per censurare l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità.
Norma richiamata nella censura come riferimento alle regole processuali la cui inosservanza sarebbe viziata; nel contesto la Corte la considera connessa alla valutazione della legittimità delle statuizioni confermate.
art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diverso accordo, le spese di costituzione e difesa della parte civile sono poste a carico dell'imputato; applicata dalla Cassazione per disporre la rifusione delle spese a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato e assorbe le statuizioni penali e le conseguenze civili direttamente connesse: il giudice deve revocare le pronunce di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal delitto estinto.
- La sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità (remissione della querela) può determinare l'annullamento senza rinvio delle statuizioni connesse al reato estinto.
- La remissione della querela non esclude automaticamente l'onere delle spese: le spese di costituzione e difesa della parte civile possono essere comunque poste a carico dell'imputato, salvo diverso accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma.
- In impugnazione è opportuno invocare specifiche norme di nullità/processuali (es. art. 606, lett. c)) quando si contesta l'errata applicazione della disciplina dell'estinzione del reato, per ottenere l'annullamento delle statuizioni collegate.
- Negoziare e formalizzare nell'accordo di transazione anche la ripartizione delle spese processuali è cruciale per evitare che la remissione della querela riporti comunque un onere economico all'autore della condotta.
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