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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33923/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo non configurabile la fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art.73 T.U. stupefacenti. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per la valutazione complessiva degli indici previsti dall'art.73, comma 5 (soprattutto in relazione al numero di dosi ricavabili, al principio attivo effettivo della sostanza e al profitto ricavabile), e contestava che gli esiti del narcotest non fossero stati confermati da successiva analisi del GIPS, sostenendo quindi che non fosse stata accertata l'offensività concreta della sua condotta e che mancassero elementi per escludere la destinazione a uso personale o l'esistenza di un programma criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato una valutazione globale conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Murolo) considerando tutti gli indici normativamente rilevanti e spiegando la prevalenza degli elementi ritenuti ostativi alla lieve entità: in particolare il numero di dosi ricavabili (4.252 dosi medie di hashish) e l'eterogeneità delle sostanze sequestrate hanno giustificato la rimozione della qualificazione di lieve entità e la conferma della condanna ai sensi dell'art.73, commi 1 e 4. Quanto alla censura relativa all'accertamento del principio attivo, la Corte ha osservato che il calcolo delle dosi medie giornaliere conforme al d.m. 11/4/2006 incorpora la valutazione del principio attivo per relationem e pertanto la tesi difensiva non supera il vaglio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1, 4 e 5

    La Corte ha applicato il principio della valutazione globale e non parcellizzata degli indici elencati dal comma 5 (mezzi, modalità, circostanze dell'azione; qualità e quantità delle sostanze). Nessun indice ha valore assoluto: la quantità può risultare assorbente solo se tale valutazione emerge dall'esame complessivo degli altri elementi. La diversità di sostanze non esclude di per sé la lieve entità.

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabelle per la determinazione della dose media singola)

    indicazione della nozione di dose media singola

    Il riferimento al numero di dosi medie giornaliere implica necessariamente un'indicazione del principio attivo sulla base delle tabelle del decreto: il calcolo delle dosi comprende quindi, per relationem, l'individuazione del principio attivo ai fini della valutazione dell'offensività.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2

    Citato in confronto per evidenziare che, a differenza dell'art.73 comma 5, qui il parametro ponderale assume maggiore autonomia come indice di maggiore disvalore; tuttavia tale differenza non autorizza a ritenere il dato ponderale unico parametro decidente nella valutazione della lieve entità ex art.73.

  • Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    massima di riferimento giurisprudenziale

    La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata come principio guida: la valutazione degli indici di lieve entità deve essere complessiva, il giudice deve motivare il bilanciamento/compensazione tra indici e spiegare se e perché uno di essi assume valore assorbente.

Massime di principio

  • In casi di detenzione di stupefacenti la qualificazione come "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art.73, comma 5, richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativamente rilevanti; non è sufficiente considerare un singolo elemento isolatamente.
  • La quantità di stupefacente non è di per sé decisiva: può assumere valore assorbente ma solo se la motivazione mostra che quel dato prevale sugli altri elementi dopo valutazione globale.
  • La diversità o eterogeneità delle sostanze detenute è un elemento rilevante e può concorrere a escludere la lieve entità, ma non è automatica prova di destinazione allo spaccio senza valutazione complessiva.
  • Il calcolo delle dosi medie sulla base del d.m. 11/4/2006 consente di tener conto del principio attivo per relationem; la mancanza di una ulteriore analisi non necessariamente invalida la valutazione se la motivazione aderisce ai parametri normativi.
  • Il giudice deve esplicitare, nella motivazione, il confronto tra indici e le ragioni per cui alcuni elementi vengono ritenuti determinanti: decisioni prive di tale spiegazione sono più vulnerabili nel controllo di legittimità.
  • In sede di Cassazione, censure che non dimostrano specifici vizi di motivazione o errori di diritto nella valutazione complessiva degli elementi sono spesso dichiarate inammissibili; eccezioni probatorie tecniche (es. narcotest) vanno valutate nel contesto delle modalità probatorie complessive.

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