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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38181/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali; il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza richiamando la gravità dei reati e l'entità della pena e valutando negativamente l'attività lavorativa part-time svolta presso un'associazione creata da familiari (indicata come una sala giochi) con retribuzione annua di circa euro 6.000, ritenuta non idonea alla finalità rieducativa. Il difensore ha impugnato l'ordinanza in cassazione eccependo contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la personalità del condannato, il tempo trascorso dai reati (2014) e gli elementi favorevoli contenuti nella relazione UEPE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha censurato la motivazione come contraddittoria e insufficiente, dovendo il giudice di rinvio svolgere un'analisi più approfondita e critica degli indici previsti dalla legge (personalità del condannato, rilevanza dell'attività lavorativa, tempo decorso, relazione UEPE) e fornire motivazione congrua; il giudice del rinvio è libero di accogliere o rigettare l'istanza purché rispetti i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha valutato il motivo di ricorso richiamando questa norma che consente la cassazione per motivazione contraddittoria o illogica; ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale violasse tale requisito perché non ha fornito adeguata e coerente motivazione.

  • principi giurisprudenziali in materia di motivazione e valutazione della personalità del condannato

    La Corte applica il principio secondo cui il giudice deve motivare compiutamente, con riferimento agli indici previsti dalla legge per la concessione delle misure alternative (es. utilità rieducativa dell'attività lavorativa, tempo trascorso, relazioni UEPE, personalità del condannato), evitando deduzioni non persuasive o contraddittorie.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova richiede una motivazione individualizzata: il giudice deve esaminare la personalità del condannato e gli indici previsti dalla legge con adeguato approfondimento.
  • La mera indicazione della gravità del reato e dell'entità della pena non basta a giustificare il rigetto; tali elementi vanno bilanciati con il lavoro svolto, il tempo trascorso dai fatti e le informazioni positive (es. relazioni UEPE).
  • Un'attività lavorativa anche se avviata in ambito familiare o con reddito modesto non può essere esclusa come elemento rieducativo senza argomentazioni concrete e non contraddittorie.
  • Motivazioni contraddittorie, generiche o basate su deduzioni non persuasive sono viziate e possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In caso di rinvio, il giudice è libero nella decisione sostanziale ma vincolato a rispettare i principi decisionali e a fornire motivazione congrua e completa.

Testo integrale

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