Cassazione Penale, Sentenza n. 26227/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra plurime condotte: porto e detenzione di arma del 27/06/2002, accertata partecipazione all'associazione mafiosa dal 2005 e ulteriore porto d'arma nel 2006. Sosteneva che le condotte del 2006 e del 2002 fossero strumentali e funzionali ai reati in favore del sodalizio e che quindi sussistesse un unico disegno criminoso ab origine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui: la prima condotta (porto d'arma 2002) è antecedente all'ingresso dell'imputato nel sodalizio (2005) e dunque apparsa occasionale; la condotta del 2006, pur avvenuta nel periodo di partecipazione, non mostra indicatori concreti di una deliberazione unitaria che la leghi alla prima fattispecie né un finalismo specifico rispetto al reato associativo. Pertanto non è stato riconosciuto il reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione richiede un "disegno criminoso" unico che abbracci, almeno nelle linee essenziali, le diverse condotte; non si identifica con mera reiterazione, recidiva o scelta di vita del reo.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862
Si distingue tra ricaduta nel reato/abitualità e il carattere intellettivo del reato continuato: la sola reiterazione non prova l'unità di ideazione.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838
Il disegno criminoso può essere generale e non necessita di dettagliata previsione di ciascun reato, purché vi sia una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074
In sede esecutiva, come in cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori: omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità, sistematicità e che al momento del primo reato i successivi fossero pianificati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario, non è sufficiente la mera reiterazione o l'appartenenza a un sodalizio criminoso.
- Indicatori utili per valutare la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, nessi causali, modalità della condotta, sistematicità e pianificazione iniziale.
- Un atto antecedente all'ingresso in un'associazione criminale può essere considerato occasionale e non riconducibile a un disegno unitario formato in seguito.
- La valutazione compete al giudice di merito con esame indiziario dei nessi esteriori; la prova del disegno criminoso grava su chi deduce la continuazione.
- La continuazione può essere riconosciuta anche se la pianificazione iniziale è di massima, purché i reati successivi risultino previsti almeno nelle linee essenziali come mezzi per un unico scopo.
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