Cassazione Penale, Ordinanza n. 04665/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul vizio di motivazione era manifestamente infondata e comunque generica, perché non confrontata con le ragioni effettive della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato ascritto. Con l'unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il giudice d'appello, preso atto della rinuncia al principale motivo di gravame relativo all'assoluzione, aveva esaminato solo le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, motivando in modo congruo sia sulla responsabilità sia sulla pena, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi ritenuto non specifico perché non si confrontava con le effettive ragioni della decisione impugnata, limitandosi a reiterare censure già disattese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica dell'apparato argomentativo e non consente una rivalutazione del merito o delle acquisizioni processuali.
criteri di cui all'art.133 cod. pen.
La pena va commisurata in base alle modalità del fatto e agli altri criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sussiste solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo contrasto logico o con massime di अनुभवienza; non è consentito alla Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non può estendersi alla verifica della corrispondenza della decisione alle risultanze probatorie, dovendosi limitare all'esistenza di un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con le concrete ragioni poste a base della decisione impugnata e si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La mancata specificità del motivo ricorso determina l'inammissibilità quando la censura non individui puntualmente l'errore della sentenza impugnata, ma si limiti a contestazioni generiche o apodittiche.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la conferma della pena e il diniego delle attenuanti generiche possono essere adeguatamente motivati richiamando la gravità del fatto, i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la presenza di precedenti penali del reo.
Come è indicizzato
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