Cassazione Penale, Sentenza n. 10328/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 19/06/2018. Il motivo unico dedotto in cassazione è la supposta errata interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 698/2019) da parte della Corte d'Appello: secondo il ricorrente le Sezioni Unite avrebbero inteso che le impugnazioni depositate prima dell'intervento nomofilattico devono essere considerate tempestive con riferimento alla data della notifica dell'estratto della sentenza; inoltre il ricorrente rileva un affidamento incolpevole fondato sull'aver effettivamente ricevuto la notifica dell'estratto di sentenza da parte della cancelleria, e invoca quindi una tutela ex prospettiva di cambiamento giurisprudenziale (prospective overruling) o, in subordine, il riconoscimento dell'incolpevole affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 698/2019 (depositata 13/01/2020) che ha stabilito che, nel giudizio abbreviato pronunciato nei confronti dell'imputato assente, la sentenza non deve essere notificata per estratto. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di un contrasto interpretativo in giurisprudenza esclude l'imprevedibilità della successiva decisione che adotti una delle soluzioni in discussione; di conseguenza il rimedio del "prospective overruling" è applicabile solo quando vi sia un approdo interpretativo stabile e consolidato (communis opinio) e non quando esista un contrasto. Ha inoltre precisato che le notifiche o avvisi effettuati dalla cancelleria in violazione del modello legale sono ultronei e non incidono sulla decorrenza dei termini per impugnare. Alla luce di ciò la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello per tardività e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che tale disposizione, insieme alla disciplina previgente (art. 134 disp. att.), non trova più applicazione dopo le riforme che hanno esteso l'istituto della contumacia al giudizio abbreviato; la giurisprudenza ha ritenuto insostenibile l'obbligo di notificare per estratto la sentenza nel rito abbreviato per l'imputato assente.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro storico-normativo: l'estensione dell'istituto della contumacia al giudizio abbreviato ha sostituito precedenti discipline, con successivi interventi normativi che hanno modificato la materia del processo "in absentia".
Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Riforma richiamata dalla Corte che ha tacitamente abrogato alcune disposizioni antecedenti sulla notifica per estratto nelle ipotesi di contumacia nel rito abbreviato.
Intervento legislativo che ha ridefinito la disciplina del processo "in absentia", rilevante nel quadro evolutivo della disciplina sulla contumacia.
Richiamato in motivazione in relazione al termine di impugnazione della sentenza e ai principi che ne disciplinano la decorrenza.
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Indicata come l'istituto realistico per rimediare alla perdita di termini per impugnare in presenza di caso fortuito o forza maggiore; la Corte ricorda che solo questo strumento può compensare la rigidità dei termini processuali.
Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 (depositata 13/01/2020), Rv. 277470 - 01
Principale precedente richiamato: stabilisce che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente e delinea la ricostruzione storica delle norme sulla contumacia; ha influenzato la valutazione della tempestività dell'appello.
Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852 (principio sul "prospective overruling")
Richiamata per spiegare i limiti dell'applicazione del cosiddetto "prospective overruling": la tutela dell'affidamento opera solo se precedente orientamento era stabile e consolidato (communis opinio) tra gli operatori del diritto.
Giurisprudenza di merito e sezioni semplici (es. Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione; Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia)
Citazioni utilizzate per affermare che notifiche e adempimenti di cancelleria non possono alterare il regime legale di decorrenza dei termini e che l'esistenza di contrasto giurisprudenziale esclude l'imprevedibilità della decisione che adotti una delle soluzioni.
Massime di principio
- La decorrenza dei termini per impugnare è regolata dal modello legale e non può essere modificata da adempimenti ultronei della cancelleria: notifiche non previste dalla legge non fanno decorrere termini o renderli tempestivi.
- Il rimedio del "prospective overruling" o di tutela dell'affidamento giurisprudenziale è possibile solo quando esiste un orientamento consolidato e stabile della Corte di legittimità; l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude in genere l'imprevedibilità della successiva decisione.
- Nel giudizio abbreviato del contumace la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza non va notificata per estratto all'imputato assente: pertanto non si può far decorrere o giustificare un termine di impugnazione sulla base di una notifica per estratto che la legge non prevede.
- Chi ritenga di aver subito un pregiudizio per notifiche o atti di cancelleria effettuati in modo non conforme può valutare la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per caso fortuito o forza maggiore, ma non può automaticamente far valere tali adempimenti per alterare termini perentori.
- In presenza di mutamento della giurisprudenza, per ottenere tutela dall'eventuale imprevedibilità bisogna dimostrare che, al momento dell'atto, l'interpretazione dominante era effettivamente consolidata e condivisa tra gli operatori del diritto.
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