Cassazione Penale, Sentenza n. 30415/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione per intempestività. Sosteneva che la conoscenza della causa di incompatibilità era antecedente alla verifica formale della costituzione delle parti (essendo il giudice già intervenuto con provvedimenti nel procedimento pregiudicante) e che l'udienza del 22/11/2022 non aveva concreto svolgimento (dal verbale emergerebbe un rinvio e non lo svolgimento della relazione), per cui l'istanza proposta alla successiva udienza era comunque tempestiva. Contestava inoltre la lettura del verbale operata dalla Corte territoriale e richiamava giurisprudenza secondo cui nei procedimenti camerali il termine per proporre la ricusazione decorre dal primo atto che concretizza il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio per cui la ricusazione è applicabile ai procedimenti di prevenzione e che il termine preclusivo decorre dal primo atto che concretizza il contraddittorio, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il ricorrente fosse a conoscenza della presenza del giudice potenzialmente incompatibile già dal 14 giugno 2022 (e avrebbe potuto proporre la ricusazione già il 22 novembre 2022). La Corte d'appello aveva motivato che non si trattò di meri rinvii posti per consentire la formalizzazione dell'istanza, ma di udienze alle quali il contraddittorio ha avuto concreta articolazione, sicché l'istanza formulata solo successivamente è tardiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, cod. proc. pen.
termine di preclusione per la presentazione della ricusazione: "compimento dell'atto"
Il termine per proporre la ricusazione nei procedimenti camerali coincide con il primo adempimento nel quale si concretizza il contraddittorio delle parti; la ricusazione è inammissibile se proposta dopo tale adempimento
art. 37, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'intervento della Corte costituzionale)
La causa di ricusazione prevista da questa norma è applicabile anche al procedimento di prevenzione quando il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto in altro procedimento
Riferimento alla finestra temporale e alle questioni preliminari nei procedimenti camerali: il termine per la ricusazione decorre dal momento in cui si verifica la regolare costituzione delle parti e si concretizza il contraddittorio
Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende per i casi di ricorso manifestamente inammissibile o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022 (Lapelosa)
Ha affermato l'applicabilità del motivo di ricusazione al procedimento di prevenzione quando il giudice abbia già formulato valutazioni di merito sullo stesso soggetto in altro procedimento
Sentenza Sez. 6, n. 26748 del 23/05/2023 (Damiano)
Ha precisato che nei procedimenti camerali i ripetuti rinvii finalizzati a consentire al difensore di formalizzare la ricusazione non fanno decorrere il termine, perché non concretizzano il contraddittorio; ma la fattispecie in esame è diversa per motivi di circostanza temporale e conoscenza dell'incompatibilità
Sentenza Sez. 5, n. 8240 del 28/01/2022 (Dario)
Ha stabilito che in procedimento camerale è tardiva la ricusazione proposta dopo l'accertamento della costituzione delle parti, il quale concretizza l'adempimento da cui decorre il termine
Massime di principio
- La ricusazione è applicabile anche nei procedimenti di prevenzione quando il giudice ha già espresso valutazioni sul medesimo fatto in altro procedimento.
- Il termine per proporre la ricusazione nei procedimenti camerali coincide con il primo atto che concretizza il contraddittorio fra le parti; dopo quell'atto la dichiarazione è inammissibile.
- Meri rinvii disposti dall'ufficio finalizzati a permettere ad una parte o al difensore di formalizzare atti non valgono sempre a far decorrere il termine: va valutata la concreta funzione del rinvio e se il contraddittorio si sia o meno effettivamente realizzato.
- Se il ricorrente era già in grado di conoscere l'incompatibilità del giudice per fatti precedenti (es. provvedimenti o partecipazione in altro procedimento), l'istanza di ricusazione deve essere proposta tempestivamente; la mancata iniziativa priva di giustificazioni può determinare l'inammissibilità.
- I provvedimenti presidenziali di rigetto dell'astensione sono ordinatori e non soggetti a gravame; tuttavia non impediscono la tempestiva proposizione della ricusazione se la conoscenza dell'incompatibilità è antecedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30365/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30366/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30370/2025 del 08/09/2025
- Sentenza penale · 8 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30371/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →