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Sentenza

Sentenza n. 10575/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso con provvedimento del -OMISSIS- rilasciato della Direzione Centrale per le risorse umane, Centro psicotecnico, formatosi nell’ambito della fase concorsuale volta all’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati nel concorso per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato scorrimento, indetto in data 29 gennaio 2020 e convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, mediante scorrimento degli idonei alla prova scritta; del verbale datato -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in pari data, col quale si esprime giudizio di non idoneità del candidato poiché “ha conseguito una media globale inferiore a 12/20”; nonché del provvedimento di esclusione dello stesso ricorrente dal concorso sopra indicato - ove già adottato, non notificato e del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero, nonché di contenuto - posto che il giudizio di non idoneità, ivi impugnato, è definitivo e propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. 28 aprile 2005, n.129; del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove e solo se adottati; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm. in corso di giudizio, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202302491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale, con conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo non vincitore alla prova scritta e successivamente convocato per effetto dello scorrimento della graduatoria, aveva superato le prove di efficienza fisica e gli accertamenti medici, ma era stato giudicato non idoneo nella fase di verifica delle qualità attitudinali per avere conseguito una media globale inferiore a 12/20. Ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che il giudizio fosse contraddittorio rispetto agli esiti dei test, viziato dall’applicazione di un metodo standardizzato e illogico rispetto ai precedenti accertamenti effettuati per il servizio militare. Ha inoltre dedotto la superficialità dell’istruttoria e l’insufficienza della motivazione, richiamando anche successive valutazioni diagnostiche svolte presso strutture sanitarie, dalle quali sarebbe emersa l’assenza di condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di polizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di non idoneità. La Commissione aveva valutato i quattro requisiti attitudinali previsti per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti – livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità – mediante test psicosensoriali e cognitivi, colloquio collegiale e sua ripetizione su richiesta del candidato. I risultati dei test erano negativi, con valutazioni di 3,2 al test psicosensoriale e di 6,683 al test cognitivo; anche il colloquio aveva evidenziato criticità specifiche, con voti pari a 10/20 per il livello evolutivo, 9/20 per il controllo emotivo, 9/20 per la capacità intellettiva e 10,5/20 per la socialità. La media complessiva era pari a 9,625/20, inferiore alla soglia di 12/20 fissata dalla Commissione nel verbale preliminare, e la ripetizione del colloquio aveva confermato le medesime carenze. Il giudice ha ritenuto assolto l’obbligo motivazionale, poiché il giudizio esplicitava l’iter valutativo, era coerente con i requisiti normativi e con i criteri previamente stabiliti, nonché logicamente collegato agli esiti dei test e del colloquio. È stata valorizzata anche la prova dell’immagine speculare, durante la quale il candidato aveva manifestato tensione, imprecisione e difficoltà di coordinazione. Le successive valutazioni attitudinali svolte presso strutture sanitarie, anche pubbliche, sono state ritenute irrilevanti, poiché gli accertamenti concorsuali sono infungibili e devono riferirsi al possesso dei requisiti nel momento previsto dalla procedura, in funzione della par condicio tra i concorrenti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, l. 121/1981

    I requisiti psico fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno.

    La disposizione costituisce la base normativa per la determinazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

  • art. 4 d.m. 198/2003

    Per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l’esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l’accesso ai singoli ruoli indicati nell’allegata Tabella 2.

    L’esame attitudinale deve verificare il possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento delle mansioni di polizia secondo i parametri della Tabella 2.

  • Tabella 2 allegata al d.m. 198/2003

    La Tabella 2 individua, per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, i requisiti del livello evolutivo, del controllo emotivo, della capacità intellettiva e della socialità.

    La valutazione attitudinale deve essere riferita ai quattro requisiti tipizzati dalla Tabella 2.

  • art. 5, comma 9, d.m. 129/2005

    Il giudizio definitivo di non idoneità attitudinale è propedeutico all’esclusione dal concorso.

  • art. 16-quater d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022

    La disposizione ha consentito l’assunzione di ulteriori allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria, determinando la convocazione del ricorrente agli accertamenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il giudizio di non idoneità attitudinale nell’ambito di un concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato è legittimo quando esplicita l’iter valutativo, considera i requisiti tipizzati dalla disciplina di settore e risulta coerente con gli esiti dei test e del colloquio collegiale.
  • L’obbligo di motivazione della Commissione attitudinale è assolto quando le valutazioni relative ai singoli requisiti – livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità – sono accompagnate da rilievi concreti e coerenti con le risultanze dei test e del colloquio.
  • La fissazione preventiva di una soglia minima di media globale, ovvero di una soglia minima per ciascun requisito attitudinale, consente di fondare il giudizio di non idoneità quando i risultati del candidato siano inferiori ai parametri stabiliti.
  • Gli accertamenti attitudinali svolti nell’ambito della procedura concorsuale sono infungibili: successive valutazioni effettuate da strutture sanitarie, anche pubbliche, non possono sostituire o neutralizzare l’esito degli accertamenti concorsuali, poiché i requisiti devono essere posseduti e verificati nel momento previsto dal bando, a tutela della par condicio competitorum.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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