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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14085/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava un'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva disposto la carcerazione conseguente all'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale e aveva ritenuto il titolo esecutivo non sospendibile ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. Il ricorso conteneva almeno due motivi: il secondo, espressamente esaminato dalla Corte, sosteneva che l'ordine di carcerazione sarebbe stato illegittimo perché l'omessa notifica al difensore dell'ordine stesso ne avrebbe determinato la nullità; inoltre si assumeva che la questione del titolo esecutivo e della carcerazione non fosse ormai più deducibile, perché l'ordine si fondava su una condanna passata in giudicato e su autonome determinazioni della magistratura di sorveglianza. La Corte rileva però che la doglianza era manifestamente infondata, perché l'omissione della notifica al difensore dell'ordine di carcerazione è sanzionata soltanto in via amministrativa e non comporta nullità dell'atto, essendo comunque possibile la successiva conoscenza dell'atto senza pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che l'omessa notifica al difensore dell'ordine di carcerazione non determina nullità dell'ordine medesimo, poiché la sanzione prevista è solo amministrativa. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con preclusione all'esame dei motivi nuovi.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    non soggetto a sospensione

    l'ordine di carcerazione emesso in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza a seguito di esito negativo dell'affidamento in prova non è sospendibile ai sensi della norma richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'ordine di carcerazione emesso in executivis a seguito della revoca o del fallimento dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sospendibile quando ricorrano i presupposti esclusi dall'art. 656, comma 5, c.p.p., specie se il titolo esecutivo è autonomo e definitivo.
  • L'omessa notifica dell'ordine di carcerazione al difensore non comporta, di per sé, la nullità dell'atto, quando la legge prevede per tale omissione una sola sanzione amministrativa e non una sanzione processuale.
  • In sede di legittimità, la deduzione di vizi non incidenti sulla validità processuale dell'atto impugnato non può condurre all'annullamento se la doglianza è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano preclusi i motivi nuovi e il ricorrente è condannato alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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